Ordinanza n. 60

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ORDINANZA N. 60

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 28 marzo 2000, dal Tribunale di Vicenza, nel procedimento civile vertente tra Cambiolo Fabio e il Prefetto della Provincia di Vicenza (ed altro), iscritta al n. 537 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 28 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come introdotto dall'altra disposizione denunciata;

che, ad avviso del rimettente, le menzionate disposizioni 4/3 nel prevedere, per i soli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni 4/3 pongono in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra il cittadino che non abbia, in precedenza, richiesto tempestivamente l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione, in conseguenza di un atto di trasferimento della proprietà (ovvero di un altro atto tra quelli indicati dall'art. 94, comma 1, del codice della strada), il quale può usufruire della sanatoria prevista dall'art. 94, comma 6, e il cittadino che non abbia richiesto l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione in conseguenza di un trasferimento di residenza, al quale la medesima sanatoria risulta, invece, negata;

che il rimettente, muovendo dall'assunto che la condotta di chi omette di far annotare, nella carta di circolazione, il semplice trasferimento della residenza è da reputarsi meno grave della condotta di chi omette di far annotare il cambio di proprietà, ritiene che non vi sia alcun motivo per concedere la sanatoria solo nella seconda e non anche nella prima delle ipotesi indicate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime disciplinatorio di carattere generale, è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile, sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, se non esercitata in modo palesemente irragionevole (ordinanze n. 316 e n. 10 del 1999; sentenze n. 431 del 1997 e n. 272 del 1994);

che, nella specie, attesa l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto, la scelta del legislatore di non estendere la disciplina denunciata anche alle ipotesi di trasferimento di residenza non può ritenersi irragionevole solo a motivo delle valutazioni espresse dal rimettente, in ordine alla asserita maggiore gravità dell'omissione della richiesta di annotazione del trasferimento di proprietà degli autoveicoli, rispetto a quella concernente il cambiamento di residenza;

che, per le esposte ragioni, la questione deve reputarsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.