Sentenza n. 431/97

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SENTENZA N.431

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, sul ricorso proposto dalla Compagnia unica lavoratori portuali Coop. a r.l. (ex Compagnia Domenico Picca) contro l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Bari, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio iniziato dalla Compagnia unica lavoratori portuali Coop a r.l. (ex Compagnia Domenico Picca) - con ricorso proposto avverso sei avvisi di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR notificati dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari, relativamente agli anni 1986-1991 - la Commissione tributaria di primo grado di Bari, con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie).

L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, appare al collegio rimettente in contrasto con i menzionati parametri costituzionali nella parte in cui non prevede la possibilità di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di organismi cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quali, ad esempio, il codice della navigazione; l'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, appare al collegio rimettente in contrasto con i medesimi parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede l'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni in esso previste alle compagnie portuali disciplinate dall'abrogato art. 110 cod. nav.

La rilevanza della questione risiede, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, nella circostanza che il suo accoglimento comporterebbe la cessazione della materia del contendere relativamente agli accertamenti impugnati.

L'esclusione delle compagnie portuali "a forma cooperativa" dall'esenzione e dalle agevolazioni di cui all'impugnata disposizione del d.P.R. n. 601 del 1973 (derivante anche dall'art. 14 del medesimo d.P.R., il quale, al primo comma, dispone che "le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritte nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione") é ritenuta dalla Commissione tributaria di Bari "discriminatoria" ed in contrasto con le menzionate disposizioni costituzionali, giacchè le compagnie portuali disciplinate dal codice della navigazione "sono organismi costituiti dagli stessi lavoratori che garantiscono ed espletano le operazioni di carico e scarico nell'àmbito dei porti, realizzando quella riserva pubblica ad imprese dichiarata costituzionalmente possibile dall'art. 43 della Costituzione". Si tratterebbe, ad avviso del collegio rimettente, di organismi pressochè "identici" alle cooperative di lavoro, basati sulla mutualità tra i lavoratori che vi partecipano.

2. - Non si é costituita nel giudizio davanti a questa Corte la Compagnia ricorrente nel giudizio a quo, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Bari dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, la possibilità di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative "di organismi cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quale il codice della navigazione", e l'applicazione dell'esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR alle Compagnie portuali disciplinate dall'abrogato art. 110 cod. nav., concessa alle società cooperative iscritte nel registro prefettizio. Ad avviso del collegio rimettente, il contrasto con i menzionati parametri costituzionali si profila giacchè le compagnie portuali disciplinate dal codice della navigazione sarebbero organismi pressochè identici alle cooperative di lavoro, basate sulla mutualità tra i lavoratori che vi partecipano.

2. - La questione non é fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'estensione di agevolazioni tributarie a categorie di contribuenti non contemplate dalla disciplina di favore che prevede tali benefici può ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis (v. sentenze n. 86 del 1985 e n. 108 del 1983).

La disciplina del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, abrogata dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), cui erano soggette le compagnie portuali, differenzia queste ultime dalle società cooperative disciplinate dal codice civile - al di là di alcune indubbie analogie sotto il profilo di una comune funzione mutualistica - sotto molteplici profili, a cominciare da quelli attinenti alla loro costituzione, fusione e soppressione con decreto del direttore marittimo (emanato su proposta del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale).

La disciplina di cui si chiede l'estensione assume, quali requisiti di mutualità rilevanti a fini fiscali, ulteriori aspetti sicuramente estranei alle compagnie portuali.

Una differenza tra cooperative di lavoro e compagnie portuali, individuabile al di là di una generica componente mutualistica comune e significativa dal punto di vista del legislatore tributario, emerge dal raffronto, da un lato, dell'art. 26, lettera c), d.lgs.C.p.S. n. 1577 del 1947 - richiamato dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - a norma del quale, agli effetti tributari, si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative sia prevista la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico e, dall'altro, dell'art. 163 del Regolamento della navigazione marittima, il quale prevedeva che, nel caso di soppressione di una compagnia portuale, il patrimonio sociale netto - riserve patrimoniali e patrimonio residuo - fosse devoluto in parti uguali ai lavoratori.

Estranea al regime delle compagnie portuali delineato dal codice della navigazione e dal relativo regolamento é altresì la previsione dell'art. 2536, secondo comma, cod. civ., come modificato dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), a norma del quale una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

D'altro canto, la disciplina di cui si chiede l'estensione, più che vere e proprie agevolazioni, prevede misure di esclusione dirette ad evitare doppie imposizioni con riguardo, specialmente, alle retribuzioni dei soci delle cooperative di lavoro, autonomamente assoggettate ad imposta. Analoghi fenomeni di doppia imposizione risultano peraltro evitati anche per le compagnie portuali, in virtù della struttura del loro bilancio, che tra i costi include gli emolumenti corrisposti ai lavoratori portuali ed i contributi versati agli enti di previdenza ed assistenza.

Al di là della natura dei benefici fiscali di cui si chiede l'estensione - agevolazioni ovvero misure di esclusione volte ad evitare doppie imposizioni - va ribadito il costante indirizzo di questa Corte, secondo il quale le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, hanno di norma carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette al controllo di costituzionalità nei limiti della palese arbitrarietà od irrazionalità (v., ex plurimis, sentenze n. 113 del 1996, n. 108 del 1983, n. 151 del 1982; ordinanze n. 475 del 1994, n. 113 del 1989, n. 52 del 1988), che, nella specie, non sussistono, attesa la eterogeneità delle situazioni poste a raffronto.

Quanto precede priva di consistenza i dubbi prospettati dal Collegio rimettente in riferimento non solo all'art. 3, ma anche agli artt. 4, 35 e 45 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.