ORDINANZA N. 475
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo
Giudici
Prof. Gabriele
Avv. Ugo
Prof. Antonio
Prof. Vincenzo
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare
Prof. Fernando
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea sul ricorso proposto da Mondini Paola contro l'Ufficio del Registro di Cuorgnè ed altra, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con ordinanza del 12 novembre 1993 (R.O. n. 227 del 1994), emessa nel corso di un giudizio promosso da Mondini Paola nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.438, in riferimento agli artt.3 e 53, primo comma della Costituzione;
che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della somma versata, per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono, per l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 cavalli, nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale;
che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarietà, attesa la manifesta disparità di trattamento operata, a danno dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli (beni sicuramente non di lusso), rispetto ad "altre categorie di beni sicuramente elitari, come ad esempio le autovetture di potenza fiscale inferiore ai 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza superiore ai 10 metri, del tutto escluse dalla imposizione, ovvero le autovetture di potenza fiscale superiore ai 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri gravate da imposta straordinaria solo nella misura di tre volte l'importo rispettivamente della tassa automobilistica o della tassa di stazionamento";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, dopo aver osservato preliminarmente che il giudice remittente ha fornito una ricostruzione incompleta e parzialmente erronea della normativa in esame, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;
che, a parte la questione dell'esattezza e puntualità o meno dei riferimenti normativi concernenti le situazioni giuridiche assunte come termine di comparazione dal giudice remittente, è riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti, attesa la eterogeneità delle situazioni poste a raffronto;
che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a- bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/12/1994.