Ordinanza n. 10/99

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ORDINANZA N.10

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1997 dal Giudice di pace di Eboli nel procedimento civile vertente tra Schiavo Pietro Gerardo e il Ministero delle finanze ed altro, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Giudice di pace di Eboli, con ordinanza del 21 marzo 1997 (R.O. n. 335 del 1997) - emessa nel corso di un giudizio proposto, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e dell'Automobile Club d'Italia, da Schiavo Pietro Gerardo per la restituzione della soprattassa annuale dovuta a favore dello Stato per i veicoli azionati con motore diesel, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevedono l'esenzione dalla predetta soprattassa per i veicoli immatricolati anteriormente al 3 febbraio 1992, nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione della loro conformità alla direttiva comunitaria 91/441 CEE;

che, ad avviso del giudice rimettente, le denunciate disposizioni pongono in essere una disparità di trattamento fra cittadini, censurabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Considerato che le norme di cui trattasi prevedono l'esenzione dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, solo per i veicoli, azionati con motori diesel, immatricolati dal 3 febbraio 1992, i quali presentino requisiti tecnici corrispondenti ai limiti di emissione ed alle altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991, di recepimento della direttiva CEE n. 91/441, disponendo, al tempo stesso, che la sussistenza dei medesimi requisiti tecnici deve essere annotata nella carta di circolazione;

che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il frutto di scelte discrezionali del legislatore, sicchè la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esige la ratio dei benefici stessi (v. sentenze n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985);

che, nel caso di specie, la scelta del legislatore di esonerare, dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, i veicoli immatricolati dal 3 febbraio 1992 si ispira, come messo in evidenza anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 331 del 1993, allo scopo di "sollecitare gli automobilisti a sostituire le autovetture con motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori diesel meno inquinanti";

che, con la indicazione della data del 3 febbraio 1992, corrispondente a quella originariamente prevista in materia dal decreto- legge 1° febbraio 1992, n. 47, poi decaduto, e da vari altri, del pari non convertiti, che ad esso seguirono, si é anche inteso sanare le situazioni degli automobilisti che non avevano, a suo tempo, versato la soprattassa;

che, attese le finalità perseguite, le disposizioni denunciate, in relazione ai limiti temporali di riferimento, non appaiono irragionevoli, onde la questione, a prescindere da ogni problema riguardante la competenza, in subjecta materia, del giudice rimettente (v. art. 9 del codice di procedura civile), va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Eboli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999