SENTENZA N. 541
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'art. 2096 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal Pretore di Chieti nel procedimento civile vertente tra R. P. e S. W. T. s.p.a., iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso della controversia individuale di lavoro promossa da R. P. – lavoratore assunto in prova e soggetto alla tutela dell’avviamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 – nei confronti di una s.p.a., il Pretore di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell’art. 2096 cod. civ., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che l’art. 10 della legge n. 604 del 1966, nel disporre che le norme di quest’ultima si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, esclude che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta, com’é previsto, invece, dalla regola generale di cui all’art. 2 della medesima legge. La giurisprudenza della Cassazione, infatti, ritiene legittimo il licenziamento dei lavoratori in prova anche se avvenuto oralmente, con il solo limite di garanzia costituito dall’obbligo di esternazione dei motivi al fine di rendere possibile l’eventuale contestazione in sede giudiziaria. Ed anche questa Corte, con le due sentenze n. 204 del 1976 e n. 189 del 1980, ha sostanzialmente escluso che la mancanza dell’obbligo della forma scritta per il licenziamento dei lavoratori in prova potesse implicare una qualche violazione di norme costituzionali.
Il Pretore di Chieti, però, nonostante i richiamati orientamenti giurisprudenziali, ritiene che l’insussistenza del vincolo formale assurga a violazione dei menzionati parametri. In particolare, il diritto di difesa non sarebbe adeguatamente garantito perchè il lavoratore, non avendo a disposizione l’atto nel quale vengono indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria difesa in sede giurisdizionale; la semplice impugnabilità del recesso, infatti, non eviterebbe al lavoratore l’onere di dover dimostrare l’illegittimità del licenziamento, contrariamente a quanto di solito avviene. Oltre a ciò le norme impugnate confliggerebbero con gli artt. 35 e 38 Cost., poichè non tutelerebbero in modo soddisfacente il diritto al lavoro, tanto più che nel caso si tratta di lavoratore invalido che gode del trattamento speciale di cui alla legge n. 482 del 1968.
Quanto al profilo della rilevanza, il giudice rimettente osserva che l’accoglimento della presente questione porterebbe all’accoglimento del ricorso del lavoratore, mentre a decisione opposta dovrebbe pervenirsi in caso di rigetto della medesima.
2.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Osserva la difesa erariale che la sentenza n. 189 del 1980 di questa Corte ha già chiarito che la condizione giuridica del lavoratore in prova, fissata dalla legge, non é contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Carta fondamentale; parimenti insussistente é la pretesa violazione dell’art. 24 Cost., poichè il lavoratore ha sempre la possibilità di impugnare il licenziamento in sede giudiziale, facendone così dichiarare l’eventuale illegittimità.
Considerato in diritto
1.— Viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell’art. 2096 cod. civ., i quali sarebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, poichè prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e, perciò, escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta, com’é disposto, invece, dalla regola generale di cui all’art. 2 della medesima legge. In particolare, il Pretore di Chieti ravvisa nel combinato disposto in esame la violazione del diritto al lavoro (trattasi, nella specie, di un soggetto avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968) e del diritto di difesa, perchè il lavoratore, non avendo a disposizione l’atto nel quale vengono indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria difesa in sede giurisdizionale.
2.— La questione é infondata.
L’apposizione al contratto di lavoro di una clausola di prova (che, ai sensi dell’art. 2096 cod. civ., deve risultare da atto scritto) é finalizzata all’accertamento, nell’arco di un periodo di tempo che in genere non supera i sei mesi, della sussistenza nel prestatore di determinate qualificazioni tecniche ritenute necessarie al proseguimento del già intrapreso rapporto di lavoro.
Indipendentemente, quindi, dalle differenti costruzioni dogmatiche che la dottrina civilistica ha elaborato al riguardo, la predetta clausola attribuisce al contratto di lavoro un quid proprium che non é ravvisabile in assenza della medesima.
Tale differenza é stata ribadita in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, prima nelle risalenti sentenze n. 204 del 1976 e n. 189 del 1980 citate dal rimettente e, più di recente, nella sentenza n. 172 del 1996, ove si é precisato che "la dichiarazione di recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova non può essere propriamente qualificata come licenziamento ed é invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine".
Inoltre lo stesso art. 10 ora impugnato assegna rilevanza alla scadenza del termine massimo della prova, perchè prevede, a garanzia del dipendente, che tutte le norme della legge n. 604 del 1966 (e, quindi, anche l’art. 2) si applichino comunque anche al lavoratore in prova "decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro".
La giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto in prova e del licenziamento dal rapporto definitivo, pur avendo introdotto sempre maggiori possibilità di controllo delle ragioni del recesso. La specialità del rapporto, quindi, si proietta sulla facoltà di recesso alla scadenza del periodo di prova, e tale diversità strutturale giustifica anche la censurata diversità di disciplina della forma dell’atto che pone termine al rapporto stesso.
L’infondatezza della questione sotto il profilo della presunta lesione del principio di eguaglianza rende evidente anche l’inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 della Carta fondamentale, poichè i principi generali di tutela della persona e del lavoro (ordinanza n. 254 del 1997) non si traducono nel diritto al conseguimento ed al mantenimento del posto (sentenza n. 390 del 1999), dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.
3.— Egualmente infondata é la censura prospettata dal Pretore di Chieti in riferimento agli articoli 24 e 38 della Costituzione. Ad avviso del giudice a quo il lavoratore in prova, non avendo a disposizione l’atto scritto nel quale vengono indicate le ragioni del recesso, si troverebbe in una situazione di minorata tutela, non potendo organizzare in modo valido la propria difesa in sede giurisdizionale.
Va osservato in proposito che non sussiste alcun dubbio circa il diritto ad una effettiva difesa, essendo pacifico (come riconosce anche il rimettente) che il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può ricorrere in sede giurisdizionale per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento. Egli può infatti allegare e provare l’eventuale sussistenza di ragioni del recesso estranee all’esito dell'esperimento; la maggiore o minore difficoltà di tale onere, a seconda delle varie circostanze, si risolve comunque in un problema di fatto che non assurge a violazione dell’art. 24 Cost.
4.— Non vale a modificare i termini della questione la considerazione che nel giudizio a quo il lavoratore licenziato sia un invalido, avviato obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968.
Questa Corte, infatti, ha già riconosciuto (sentenza n. 255 del 1989) che il patto di prova é compatibile con l’assunzione obbligatoria di detti lavoratori, a condizione che la prova tenga conto delle minorate capacità lavorative dell’interessato; ed in tal senso é costantemente orientata anche la giurisprudenza della Corte di cassazione. Il generico richiamo all’art. 38 Cost., attraverso cui il giudice rimettente lamenta la minore tutela di cui godrebbe tale categoria protetta, si palesa, perciò, privo di fondamento.
Non può essere ignorato, d’altra parte, che la giurisprudenza di legittimità, attraverso un lungo processo di interpretazione, é andata elaborando un orientamento più rigoroso in tema di recesso nei confronti del lavoratore invalido assunto con patto di prova: così ha affermato, tra l’altro, importanti principi circa l’obbligo di esternazione dei motivi dell’esito negativo della prova, soprattutto al fine di evitare il licenziamento c.d. in frode alla legge, ossia finalizzato al solo obiettivo di aggirare il sistema dell’assunzione obbligatoria. Il menzionato iter giurisprudenziale, ancor oggi in evoluzione, non fa che corroborare la già dimostrata infondatezza della presente questione anche sotto il profilo dell’art. 38 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell’art. 2096 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Chieti con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.