Ordinanza n. 457/2000

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ORDINANZA N. 457

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, sul ricorso proposto dall'ENEL S.p.a. contro il Comune di Prato, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 (pervenuta alla Corte il 12 aprile 2000), la Commissione tributaria provinciale di Prato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), per violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento all’art. 4, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale);

che il giudizio a quo è stato promosso dall’ENEL S.p.a., Compartimento di Firenze, con ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dalla AGIAP (concessionaria del servizio accertamento e riscossione del Comune di Prato per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche), con il quale veniva determinato, per l’anno 1995, il tributo relativo all’occupazione di spazi "facenti parte di strade pubbliche di 2ª e 3ª categoria";

che il rimettente osserva, in punto di non manifesta infondatezza, che la legge delega n. 421 del 1992, all’art. 4, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2, "aveva indicato al Governo, fra l’altro, i seguenti principi e criteri direttivi ai fini della revisione ed armonizzazione delle tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei Comuni e delle Province:

1) la rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile; il divieto delle variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, oltre il 50% delle misure massime di tassazione vigente;

2) l’introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi";

che, tanto premesso, il giudice a quo, nel ritenere che i criteri dettati al numero 1, "in quanto di carattere generale e non specificamente derogati da quelli di cui al numero 2", debbano essere applicati anche "per l’occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con linee elettriche", sostiene che il legislatore delegato "non sembra essersi attenuto ai principi" stabiliti nella legge di delega, sia perché non ha tenuto conto, nello stabilire la misura della tassa, del beneficio economico ritraibile dal concessionario dello spazio ed area pubblici, "sia perché è stato sicuramente superato ... il limite indicato nell’art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge n. 421 del 1992".

Considerato che successivamente all'ordinanza in epigrafe è entrato in vigore l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale il legislatore, intervenendo nella materia oggetto del dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente, ha previsto, segnatamente, che i comuni e le province possano, «per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507», disporre, con propria deliberazione, «anche con effetto retroattivo», le agevolazioni contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, «nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata»;

che pertanto ¾ come già, del resto, disposto da questa Corte (ordinanze n. 120 e n. 290 del 1999; n. 148 del 2000) in occasione di analoghi incidenti di costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993 ¾ occorre ordinare, alla luce del menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma che prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi, la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti la persistente rilevanza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.