Ordinanza n. 120/99

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ORDINANZA N.120

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

- Dott. Renato GRANATA,Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con ordinanze emesse il 9 novembre 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, il 19 aprile 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, il 22 dicembre 1997 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, il 10 dicembre 1997 e il 4 maggio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, ed il 19 giugno 1998 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 167 e 556 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 357, 358, 648, 835, 844, 845 e 846 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1997 e nn. 21, 38, 45 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'Enel S.p.a. e della IPE S.r.l., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Enrico Potito per l'Enel S.p.a., Adriano Rossi per l'IPE S.r.l. e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso dall’ENEL S.p.a. avverso l’accertamento d’ufficio per il pagamento, relativamente all’anno 1995, della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche del Comune di Sant’Antioco, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con ordinanza del 9 novembre 1996 (r.o. n. 167 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale);

che, secondo il rimettente, la disposizione denunciata, nel dettare i criteri per la determinazione della tassa per l’occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi in genere, destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, contrasta con l'"art. 76, primo comma, della Costituzione", per aver omesso, nella determinazione della predetta tassa, "di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore", quali criteri, "di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione", previsti dall’art. 4, comma 4 [rectius: lettera b), punto 1)] della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale);

che la questione di costituzionalità dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, é stata sollevata, in termini analoghi a quelli prospettati dal predetto giudice a quo, con altre 6 ordinanze, emesse, nel corso di altrettanti giudizi tributari promossi dall’Enel S.p.a. in ordine alla tassazione per gli anni dal 1995 al 1997, rispettivamente: dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi (in data 19 aprile 1997; r.o. n. 556 del 1997), dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (2 ordinanze del 22 dicembre 1997; r.o. nn. 357 e 358 del 1998) e dalla Commissione tributaria provinciale di Arezzo (3 ordinanze del 19 giugno 1998; r.o. nn. 844, 845 e 846 del 1998);

che, inoltre, avverso il menzionato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - "nella parte in cui, all’art. 47, ... ha provveduto per la rideterminazione delle tariffe nonchè per la prevista tassazione forfetaria per particolari installazioni ed allacciamenti tecnici" - é stata sollevata questione di costituzionalità anche dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, la quale, con ordinanza emessa (sempre in un giudizio promosso dall’Enel S.p.a avverso la tassazione per l’anno 1996) in data 10 dicembre 1997 (r.o. n. 648 del 1998), ne ha denunciato il contrasto con l’art. 76 della Costituzione, per non essersi conformato all’indirizzo contenuto nell'"art. 4, lettera b, punto 1 secondo periodo" (rectius: art. 4, comma 4, lettera b), punto 1, secondo periodo) della legge delega n. 421 del 1992, "concernente il limite di tassazione delle variazioni in aumento per le occupazioni permanenti";

che, infine, con ordinanza in data 4 maggio 1998 (r.o. n. 835 del 1998), emessa in un giudizio tributario promosso dalla S.N.A.M. S.p.a. relativamente alla tassazione per l’anno 1995, la Commissione tributaria provinciale di Torino ha, nuovamente, sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993, denunciando l’art. 47, comma 2;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nel prevedere "per le occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi ecc. una tariffa per ogni Km. lineare o frazione di esso, comportando tariffe identiche per occupazioni da m. 1 a Km. 1", contrasterebbe:

- con l’art. 76 della Costituzione, per aver esorbitato dall’ambito fissato dall’art. 4, comma 4, lettera b), punto 2, della legge delega n. 421 del 1992, in quanto, nonostante sussistesse un vincolo "ad emanare una normativa di armonizzazione e revisione dell’imposta avuto riguardo a parametri significativi", il legislatore delegato "ha modificato profondamente la struttura del tributo stesso";

- con l’art. 23 della Costituzione, per la lesione del principio della riserva relativa di legge, essendo "state trasformate in senso punitivo per il contribuente le norme in materia di tassazione dell’occupazione del sottosuolo senza che a ciò corrispondesse una correlativa delega delle Camere";

- con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, avendo sottoposto "fattispecie diverse (occupazioni che possono variare da metri lineari 1 a 1.000)" ad "un’identica tassazione", vulnerando, così, i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che, in relazione al giudizio di cui all’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 167 del 1997), mentre l’Enel S.p.a. ha invocato l’accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal rimettente, la IPE S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Sant’Antioco, ha chiesto, invece, una declaratoria di infondatezza della questione medesima;

che in tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza, o per l’inammissibilità, delle sollevate questioni.

Considerato che, per l’identità o, comunque, per la connessione del loro oggetto, i giudizi vanno riuniti;

che la materia sulla quale si incentrano le censure dei rimettenti é stata oggetto di recenti interventi legislativi, tra i quali, da ultimo e successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, quello attuato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 31, comma 27, consente a comuni e province, "per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", di disporre, con propria deliberazione, "anche con effetto retroattivo", le agevolazioni previste dall’art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizione, peraltro, anch’essa intervenuta successivamente a talune delle menzionate ordinanze di rimessione), "nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata";

che, pertanto, alla luce del richiamato jus superveniens e, segnatamente, della disposizione che contempla modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai quali spetta valutare, sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità, l’eventuale incidenza della normativa sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti (vedi, tra le altre, ordinanze n. 147 del 1995 e n. 457 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.