Ordinanza n. 457 del 1992

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ORDINANZA N. 457

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n.29, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con modificazioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sul ricorso proposto da Corradini Gianfranco contro l'Ufficio IVA di Alessandria, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

RITENUTO che, con ordinanza del 7 febbraio 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento in rettifica operato nei confronti di Gianfranco Corradini, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2 n. 29 della l. 17 febbraio 1985 n. 17, ha dubitato della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in regime forfettario - anche <<indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R.1972 n.633>> e, cioè, pur quando non risultino infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture - <<determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più degli elementi>> nella stessa disposizione elencati, quali <<dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti>>>;

che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e l'assenza in essi dei requisiti di <<gravità, precisione e concordanza>> richiesti dall'art.2729 cod. civ. in tema di presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei precetti della capacità contributiva e di progressività dell'imposta (art. 53, comma primo e secondo, Cost.), dell'art. 24 (per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

CONSIDERATO che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie di valutazione;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato ius superveniens (vedi già ord. n. 231 del 1992).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/11/92.