ORDINANZA N. 231
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154, recte: del decreto- legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cassino sui ricorsi riuniti proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro di Sora, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
RITENUTO che con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 la Commissione tributaria di primo grado di Cassino, sui ricorsi riuniti proposti da Antonio Pellegrini ed altri contro l'Ufficio del Registro di Sora, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154, recte: del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, primo comma, della legge 13 maggio 1988, n. 154;
che il giudice a quo osserva che la norma impugnata non ha sanato ma, in un certo senso, ha aggravato la situazione creata dalla legge 26 aprile 1986, n. 131, art. 52 (Disparità di trattamento tra soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto immobili censiti e soggetti che stipulano contratti relativi ad immobili non censiti), poichè le nuove disposizioni introdotte dalla legge n.154 del 1988 sanciscono l'applicazione di tali agevolazioni solo ad atti formati successivamente alla sua entrata in vigore, creando - come deduce il ricorrente - un periodo di rottura (1986- 1988) le cui conseguenze non possono farsi ricadere sopra un contribuente piuttosto che su altro secondo insindacabile e discrezionale scelta dell'ufficio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie di valutazione;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato ius superveniens.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/05/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 25/05/92.