Ordinanza n. 147 del 1995

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ORDINANZA N.147

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 (recte: 9 luglio 1987), n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio 1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Giandomenici Carolina ed altri iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che, nel corso di un giudizio promosso da Giandomenici Carolina ed altri nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 (recte: 9 luglio 1987), n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio 1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128; che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione -- nel prevedere l'onere, per il contribuente, al fine di conservare i benefici di cui alla legge n. 118 del 1985 (così detti benefici "prima casa"), di produrre, con cadenza annuale, entro 90 giorni da quello in cui è stata presentata la domanda di sanatoria, copia del provvedimento definitivo o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione -- contrasterebbe con gli artt. 47, secondo comma, e 53 della Costituzione; che è intervenuto, nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione e rilevando, nel contempo, che, con l'art. 2-quinquies, commi 11 e 12, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la disposizione censurata è stata modificata, onde sembra imporsi un nuovo esame sulla rilevanza della questione di costituzionalità.

CONSIDERATO che, in effetti, il predetto art. 2-quinquies, commi 11 e 12, del decreto- legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nel sostituire, tra l'altro, l'ultimo periodo del primo comma della disposizione denunciata, ha previsto nuovi termini, ai fini della presentazione, all'ufficio del registro, di copia del provvedimento definitivo di sanatoria ovvero della presentazione, a richiesta dell'ufficio stesso, di dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione, con effetti anche sulle liti in essere; che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.