ORDINANZA N. 148
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con ordinanze emesse il 6 marzo 1998 (n. 6 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano, il 18 dicembre e il 18 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 486, 487, 488, 489, 490, 491, 602 e 605 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 e n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con sei distinte ordinanze di analogo tenore, emesse tutte in data 6 marzo 1998 (R.O. nn. 486, 487, 488, 489, 490 e 491 del 1999), la Commissione tributaria provinciale di Oristano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale);
che tutti i giudizi a quibus sono stati promossi dall’ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Gestor S.p.A., concessionaria del servizio riscossioni tributi dei Comuni di Oristano, Mogoro e Marrubiu, con i quali é stata determinata la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche per gli anni 1995 e 1996;
che, secondo il rimettente, le disposizioni denunciate, aventi ad oggetto i criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, si porrebbero in contrasto con "l'art. 76, primo comma", della Costituzione, non essendo stato rispettato alcuno dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, che, all'art. 4, comma 4 (rectius: art. 4, comma 4, lettera b, numero 1), prevedeva che il legislatore delegato, per quanto riguarda gli spazi e le aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, dovesse:
1) realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile;
2) ripartire i comuni in non più di cinque classi;
3) apportare, per quanto riguarda le occupazioni permanenti, variazioni in aumento non superiori al 50% delle misure massime della tassazione vigente;
che con due distinte ordinanze, di identico contenuto, emesse rispettivamente il 18 dicembre 1998 (R.O. n. 602 del 1999) ed il 18 ottobre 1998 (R.O. n. 605 del 1999), anche la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni, per "violazione dell’art. 76, primo comma, della Costituzione";
che i giudizi a quibus sono stati promossi dall’ENEL S.p.A. avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva determinata, per gli anni 1995 e 1996, la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche della Provincia Autonoma di Trento;
che, secondo il rimettente, il legislatore delegato avrebbe "inspiegabilmente ed immotivatamente" ritenuto di poter disciplinare, in assoluta libertà e completa autonomia, la fattispecie delle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, prescindendo dai criteri dettati dalla legge di delega n. 421 del 1992 all'art. 4, comma 4, numero 1 (rectius: art. 4, comma 4, lettera b, numero 1) ed omettendo "di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore";
che, in tutti i giudizi, con esclusione di quello di cui al R.O. n. 605 del 1999, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso perchè la Corte ordini la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti, alla luce dello jus superveniens costituito dall’art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come già deciso con ordinanze nn. 120 e 290 del 1999 su analoghe questioni di costituzionalità.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze in epigrafe, il legislatore, intervenendo nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente con l’art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i comuni e le province possano, "per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", disporre, con propria deliberazione, "anche con effetto retroattivo", le agevolazioni contemplate dall’art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, "nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata";
che pertanto - come già, del resto, disposto da questa Corte (ordinanze nn. 120 e 290 del 1999) in occasione di analoghi incidenti di costituzionalità, aventi ad oggetto l’art. 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993 - occorre ordinare, alla luce del menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma che prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi, la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinchè valutino la persistente rilevanza delle proposte questioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.