ORDINANZA N. 290
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con ordinanze emesse il 15 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone, il 5 novembre 1997 (n. 4 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto e l'11 luglio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, rispettivamente iscritte al n. 890 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 67, 68, 69, 70 e 79 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che con sei distinte ordinanze - emesse, rispettivamente, dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone il 15 ottobre 1998 (r.o. n. 890 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto il 5 novembre 1997 (4 ordinanze di cui al r.o. nn. 67, 68, 69 e 70 del 1999) e dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari l’11 luglio 1998 (r.o. n. 79 del 1999) - é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale);
che tutte le controversie oggetto dei giudizi a quibus sono state promosse dall’ENEL S.p.A., al fine di ottenere l’annullamento degli accertamenti d’ufficio (ed, in un caso, anche dell’iscrizione a ruolo) emessi da taluni Comuni (ovvero dalla rispettiva società concessionaria del servizio riscossioni tributi) per il pagamento, nel periodo compreso tra l’anno 1994 e l’anno 1997, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (segnatamente, del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere);
che, ad avviso dei rimettenti, le disposizioni denunciate contrasterebbero con "l’art. 76, primo comma, della Costituzione", giacchè hanno omesso, nella determinazione della predetta tassa, di "dividere i comuni in classi" (così, in particolare, le ordinanze iscritte al r.o. nn. 890 del 1998 e 79 del 1999), "di tenere conto del beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore" (in tal senso tutte le ordinanze di rimessione), quali criteri - di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione - previsti dall’art. 4, comma 4 (rectius: lettera b, punto 1) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
che nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone (r.o. n. 890 del 1998), dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto (r.o. n. 69 del 1999) e dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 79 del 1999), ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso, nei primi due giudizi, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di costituzionalità e, nel terzo giudizio, per la inammissibilità o infondatezza della questione stessa.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, vanno riuniti al fine di essere decisi con un’unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze medesime, il legislatore, intervenendo nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente con l’art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i comuni e le province possano, "per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", disporre, con propria deliberazione, "anche con effetto retroattivo", le agevolazioni contemplate dall’art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, "nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata";
che pertanto - come già, del resto, disposto da questa Corte (ordinanza n. 120 del 1999) in occasione di analoghi incidenti di costituzionalità, aventi ad oggetto l’art. 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993 – occorre ordinare, alla luce del menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma che prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi, la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinchè valutino la persistente rilevanza delle proposte questioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999.