SENTENZA N. 375
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Carleo Giuseppe contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri), nella parte in cui non contempla alcun termine di decadenza per il promovimento del procedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri, conseguente a condanna penale irrevocabile.
L’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone, invero, che il procedimento disciplinare debba essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna; ad avviso del rimettente, tale norma riguarda, peraltro, soltanto il personale civile ed è perciò inapplicabile a quello militare. Il Tribunale richiama quindi la sentenza n. 104 del 1991, successiva alla citata legge n. 19 del 1990, con la quale la Corte ha ritenuto illegittime le norme della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, che non prevedevano alcun termine per l’avvio di detto procedimento.
Identica questione si propone nel caso in esame: esigenze di civiltà giuridica - conclude il giudice a quo - richiedono che l’azione disciplinare sia promossa senza ritardo per gli impiegati civili e per i militari, non essendovi ragioni tali da giustificare una disparità di trattamento.
Considerato in diritto
E’ sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, dell’art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri), nella parte in cui non contempla alcun termine di decadenza per il promovimento del procedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri, conseguente a condanna penale irrevocabile.
La questione è fondata.
I termini per promuovere l’azione disciplinare - e concludere, quindi, il procedimento - mirano a garantire la posizione del dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell’amministrazione (nella giurisprudenza di questa Corte, v. le sentenze nn. 197 del 1999, 104 del 1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, la sentenza n. 1129 del 1988).
L’azione disciplinare si deve iniziare tempestivamente, senza ritardi ingiustificati - o, peggio, arbitrari - rispetto al momento in cui l’amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile di condanna: tale principio ha trovato pieno riconoscimento nella disciplina del pubblico impiego (da ultimo, nella legge 7 febbraio 1990, n. 19) e va affermato anche con riguardo ai corpi militari; questa Corte ha quindi dichiarato - nella citata sentenza n. 104 del 1991 - l’illegittimità costituzionale di alcune norme della legge n. 599 del 1954, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, perché non garantivano all’incolpato il sollecito svolgimento della procedura.
Anche l’art. 38 della legge n. 1168 del 1961, concernente i procedimenti disciplinari per i vice brigadieri e i militari di truppa dell’Arma, incorre in analoga censura, e ne va dichiarata l’illegittimità, nella parte in cui non prevede che la procedura sia soggetta al termine di decadenza di 180 giorni contemplato dall’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19: non è infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente, che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro posizione giuridica, che determina una disparità di trattamento del tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e che contrasta, altresì, con il principio di buon andamento e di efficienza che deve informare anche l’ordinamento dei corpi militari dello Stato (cfr. le sentenze nn. 240 del 1997, 363 del 1996, 356 del 1995, 126 del 1995).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.