Ordinanza n. 287/2000

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ORDINANZA N. 287

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Modena sul ricorso proposto da Reggiani Domenico contro l'Ufficio del registro di Modena, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di una cartella esattoriale, formata, a seguito di denuncia di successione, dall'Ufficio del registro di Modena, la Commissione tributaria provinciale di Modena, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

che detta norma, ad avviso del giudice a quo, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che dispongono della rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne dispongono, con conseguente vulnus all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini;

che, pertanto, sarebbe auspicabile, secondo il giudice rimettente, che la determinazione del valore degli immobili nel rispetto del principio positivamente prescritto dall'art. 52, comma 4, del citato testo unico, fosse consentita, come risultanza dell'applicazione di criteri rigorosamente oggettivi, a tutti i contribuenti i quali dichiarino di volersene avvalere;

che nel giudizio promosso con la predetta ordinanza ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanze n. 582 del 1989, n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987;

che pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.