Ordinanza n. 789 del 1988

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ORDINANZA N.789

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia sul ricorso proposto da BARBIERI Carlo ed altro contro l'Ufficio del Registro di Pavia, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a s.s. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da VIZZINI Vincenzo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Cefalù, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a s.s. dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 10 luglio 1987 e l'11 maggio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia (ord. n. 29/1988) e di Termini Imerese (ord. n. 32/1988) é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;

che ad avviso dei giudici rimettenti la norma impugnata determina: a) disparità di trattamento tra immobili privi di rendita catastale e non iscritti a catasto soggetti ai normali criteri di accertamento di valore e immobili iscritti a catasto soggetti, invece, ad accertamento automatico del valore; b) violazione del principio di imparzialità della P.A., in quanto farebbe dipendere dall'inerzia o inefficienza degli uffici finanziari nel procedere all'iscrizione in catasto degli immobili, debitamente richiesta dagli interessati, la conseguenza dell'accertamento automatico o normale del relativo valore.

Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identità della questione;

che la Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 586 del 1987, manifestamente infondata analoga questione in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, medesima pronuncia si impone nella fattispecie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi da- vanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Termini Imerese con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.