ORDINANZA N.789
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia sul ricorso proposto da BARBIERI Carlo ed altro contro l'Ufficio del Registro di Pavia, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a s.s. dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da VIZZINI Vincenzo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Cefalù, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a s.s. dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 10 luglio 1987 e l'11 maggio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia (ord. n. 29/1988) e di Termini Imerese (ord. n. 32/1988) é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
che ad avviso dei giudici rimettenti la norma impugnata determina: a) disparità di trattamento tra immobili privi di rendita catastale e non iscritti a catasto soggetti ai normali criteri di accertamento di valore e immobili iscritti a catasto soggetti, invece, ad accertamento automatico del valore; b) violazione del principio di imparzialità della P.A., in quanto farebbe dipendere dall'inerzia o inefficienza degli uffici finanziari nel procedere all'iscrizione in catasto degli immobili, debitamente richiesta dagli interessati, la conseguenza dell'accertamento automatico o normale del relativo valore.
Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identità della questione;
che la Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 586 del 1987, manifestamente infondata analoga questione in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
che, pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, medesima pronuncia si impone nella fattispecie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi da- vanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Termini Imerese con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 07/07/88.