Ordinanza n.586 del 1987

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ORDINANZA N. 586

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in relazione all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Verbania sul ricorso proposto da Precuzzi Carlo Vittorio ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 1a Serie speciale dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 28 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Bolzano sul ricorso proposto da Pichler Wendelin ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a Serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Viterbo sul ricorso proposto da Bevignani Claudio ed altro contro l'Ufficio del Registro di Viterbo, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1a Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 20 ottobre 1986 e il 12 febbraio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania (ord. n. 67/1987) e Viterbo (ord. n. 219/1987) é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto comma, e 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione degli artt. 3, primo comma, 25 (solo l'ord. 219), 53, primo comma, Cost., nonché 76 e 77, primo comma, in relazione alla l. 9 ottobre 1971, n.825, art. 7, alla l. 12 aprile 1984 n. 68 e alla l. 24 dicembre 1985, n.777;

che i giudizi a quibus vertono sui ricorsi di Precuzzi Carlo Vittorio ed altri e di Bevignani Claudio ed altro avverso gli avvisi di accertamento di valore, ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, notificati dai rispettivi Uffici del registro di Verbania e di Viterbo in relazione ad atti di compravendita di un'unità immobiliare in edificio condominiale (ord. n. 67/87) e di un terreno (ord. n. 219/87);

che le suddette norme, secondo i Collegi rimettenti, apparirebbero sospette di incostituzionalità:

a) in quanto prevedono la determinazione forfettaria dei valori dei beni immobiliari con la conseguente "impossibilità per gli Uffici di sottoporre ad accertamento il valore dell'immobile", in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. in relazione alle leggi di delega (art. 7, primo comma, l. n. 825 del 1971, l. n. 68 del 1984, l. n. 777 del 1985) che fanno riferimento alla "semplificazione (e non radicale trasformazione) dei sistemi di determinazione degli immobili e di applicazione del tributo" ovvero a "modificazioni necessarie per attuare il coordinamento sistematico secondo i principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale";

b) in quanto prescindono dall'effettiva capacità contributiva data la non corrispondenza tra i valori così forfettariamente determinati e quelli reali, in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost.;

c) in quanto determinano "evidenti disparità di trattamento tra immobili privi di rendita catastale e non iscritti in catasto e fabbricati forniti di rendita catastale e tra aree fabbricabili ed altri terreni" (dovendosi i normali criteri di accertamento applicare solo ai fabbricati non accatastati e alle aree fabbricabili) ed in quanto non estendono i nuovi criteri anche all'imposta di successione, in contrasto con l'art. 3 Cost.;

d) in quanto "espropriano" il giudice tributario, ("quale giudice naturale per la verifica del valore venale in comune commercio dei beni e dei diritti") del "potere di valutazione degli immobili censiti in catasto con rendita", in contrasto con l'art. 25 Cost.;

che con ordinanza in data 28 novembre 1986 la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, su ricorso proposto da Pichler Wendelin ed altri contro l'Ufficio del Registro di Merano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 "nella parte in cui non prevede la non sottoposizione a rettifica di valore degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita";

che avanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni prospettate;

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni identiche ovvero connesse, talché s'impone la riunione dei relativi giudizi ai fini di un'unica pronuncia;

che quanto al dedotto eccesso di delega non si rinviene alcun contrasto tra i criteri direttivi della legge di delega (n. 825 del 1971: art. 7, primo comma) e quanto in concreto disposto dal legislatore delegato, risultando evidente che la determinazione forfettaria ovvero automatica del valore dei beni immobiliari costituisce non altro che una "semplificazione" (tra le tante possibili) del sistema di determinazione dei valori stessi; ciò deve dirsi anche con riferimento al terzo comma dell'art. 1 della l. 12 aprile 1984, n. 68 violato, secondo il remittente Collegio (ord. n. 219/87), là dove dispone "modificazioni necessarie secondo principi unitari": invero tale legge di delega, al proposito, stabilisce più precisamente che "possono essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di legge ordinaria, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari"; talché risulta ovvio come il legislatore delegante faccia riferimento solo ad "eventuali" disposizioni modificatrici dirette a garantire il coordinamento razionale dell'intero sistema tributario (rectius tra i testi unici previsti dalla legge di delega), e non già ad impedire l'introduzione di più semplici strumenti di determinazione dell'imponibile nell'ambito della disciplina di una singola imposta;

che pertanto manifestamente infondate vanno dichiarate le questioni poste con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che uguale pronuncia si impone anche in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 97 Cost., invocati per le assunte situazioni di irrazionalità e disparità di trattamento che scaturirebbero da una non omogenea applicabilità della determinazione forfettaria dell'imponibile e - comunque - dalla non corrispondenza al valore reale dell'imponibile determinato;

che, infatti, questa Corte ha escluso, in linea generale, la illegittimità costituzionale del ricorso in materia tributaria a presunzioni (cui si riconduce anche l'accertamento automatico o forfettario) purché esse si fondino su indici concretamente rivelatori di ricchezza e idonei, perciò, a conferire all'imposizione una base non fittizia (sentenza n. 283 del 1987);

che, ribadendosi tale assunto, va rilevato che il riferimento al reddito catastale (opportunamente rivalutato secondo coefficienti di aggiornamento) costituisce, là dove esiste, un indice effettivo e concreto di rilevamento della capacità contributiva;

che la questione posta poi con riferimento all'effettiva corrispondenza tra i valori così determinati e quelli reali si incentra, in definitiva, sulle norme relative alla determinazione delle risultanze catastali nonché su quelle che ne regolano gli aggiornamenti più che sulle norme qui oggetto di impugnazione; queste ultime, infatti, alle prime fanno mero rinvio con la semplice aggiunta di un disposto di calcolo aritmetico, soggetto peraltro anch'esso ad opportuni aggiornamenti, secondo le procedure ex art. 52, ultimo comma, d.P.R. n. 131 del 1986;

che pertanto, sotto lo specifico enunciato profilo, é l'intera normativa sul catasto a venire in contestazione, peraltro non impugnata dai remittenti;

che pure manifestamente infondata é la questione posta con riferimento all'art. 25 Cost. poiché le norme impugnate avrebbero privato il giudice naturale del potere di valutazione degli immobili censiti in catasto con rendita: la nozione di giudice naturale non si esaurisce nel mero enunciato normativo di una competenza generale, restando identificata anche attraverso le disposizioni tutte relative, senza che la non irrazionale sottrazione di particolari poteri ad un giudice abbia a comportare automaticamente la assunta lesione dell'art. 25 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52 e 79, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 53, 76, 77 e 97 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, di Bolzano e di Viterbo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI