ORDINANZA N.582
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sui ricorsi proposti da Suardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del registro di Bergamo, iscritte ai nn. 323 e 324 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con due ordinanze emesse il 5 dicembre 1988 (pervenute il 15 giugno 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, sui ricorsi proposti da Sciardi Giuseppe Battista ed altri contro l'Ufficio del registro di Bergamo, e stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude dal beneficio della non sottoposizione a rettifica i soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto beni non censiti, discriminati ora anche in relazione ai soggetti che abbiano stipulato negozi giuridici successivamente all'entrata in vigore del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 conv. irt legge 13 maggio 1988, n. 154, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.
Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identità della questione sollevata;
che la Corte ha già dichiarato, con ordinanze n. 789 del 1988 e n. 586 del 1986, manifestamente infondata analoga questione in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
che uguale pronuncia deve essere adottata nella fattispecie giacche anche il dedotto profilo di discriminazione concernente il diverso trattamento riservato ai soggetti che si possono avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, con modificazioni non risulta - in quanto attinente all’inevitabile scelta (non viziata da irrazionalità) del momento temporale da cui de corre qualsiasi innovazione normativa-tale da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, n. 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 22/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE