Ordinanza n. 3/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 3

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 24 febbraio 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dottoressa Anna Fasan, promosso dal Tribunale di Treviso, con ricorso depositato il 23 giugno 1999 ed iscritto al n. 122 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 aprile 1999, il Tribunale di Treviso ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione, adottata il 24 febbraio 1999, con la quale la stessa Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per cui é in corso procedimento penale, davanti al medesimo Tribunale di Treviso, nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, come espone l’atto che promuove il conflitto, i fatti per cui si procede penalmente contro il deputato Sgarbi ¾ imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa, continuata ed aggravata ¾ si concretano in talune dichiarazioni, dal medesimo espresse nel corso di trasmissioni televisive, ritenute lesive, secondo la prospettazione accusatoria, della reputazione della dottoressa Anna Fasan, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone;

che il ricorrente Tribunale, argomentando circa la "mancanza assoluta", nella fattispecie, di nesso tra le predette dichiarazioni e la funzione parlamentare rivestita dal deputato Sgarbi, ritiene che la deliberazione di insindacabilità assunta dalla Camera vulneri la propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in considerazione "dell’esercizio, ritenuto palesemente illegittimo per erroneità dei presupposti relativi, del potere spettante alla Camera" stessa, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte é chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Treviso a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli (ex plurimis, sentenza n. 289 del 1998; ordinanze nn. 471, 254 e 177 del 1998);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le altre, sentenza n. 379 del 1996);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da quest’ultimo ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che dal ricorso é dato ricavare "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", alla stregua di quanto richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Treviso, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe indicato;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Treviso, sezione penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 gennaio 1999.