Ordinanza n. 471/98

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ORDINANZA N. 471

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Messina e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, sorto a seguito dei provvedimenti adottati nel procedimento penale nei confronti del senatore Salvatore Frasca, nonostante la delibera del Senato della Repubblica del 29 gennaio 1997, relativa all'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con ricorso depositato il 24 luglio 1998 ed iscritto al n. 98 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ricorso in data 24 luglio 1998, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e dello stesso Tribunale, Sezione penale, in relazione ai provvedimenti adottati contro Salvatore Frasca, senatore nella XI legislatura, rinviato a giudizio con l’imputazione di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dalla recidiva specifica (artt. 99, 595, terzo comma, del codice penale e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223), a seguito di talune dichiarazioni rese, in data 11 gennaio 1993, nel corso di un’intervista televisiva e ritenute offensive della reputazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari;

che il ricorrente deduce che le suddette autorità giudiziarie hanno, in tal modo, ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, invadendo la sfera di potestà ad esso costituzionalmente garantita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto il decreto del 7 marzo 1997 che dispone il giudizio (fissando altresì, per il 5 febbraio 1998, l'udienza dinanzi al Tribunale), nonchè i conseguenti atti di svolgimento del dibattimento (due rinvii d’udienza, rispettivamente al 1° giugno 1998 ed al 19 gennaio 1999) sono stati adottati nonostante che il Senato medesimo avesse deliberato, in data 29 gennaio 1997, l’insindacabilità di dette dichiarazioni;

che il ricorso chiede alla Corte di "dichiarare che spetta al Senato della Repubblica dichiarare l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni formulate dal senatore Frasca ed oggetto di procedimento penale davanti al Tribunale di Messina; dichiarare che non spetta al Giudice per le indagini preliminari ed alla Sezione penale dello stesso Tribunale di Messina proseguire il procedimento penale, senza dichiarare il proscioglimento dell’imputato; annullare conseguentemente i provvedimenti di rinvio a giudizio, di fissazione dell’udienza per il dibattimento ed ogni altro atto diretto a consentire la prosecuzione del medesimo procedimento penale a carico del senatore Frasca".

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte é chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità ai suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le altre, sentenza n. 379 del 1996);

che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e lo stesso Tribunale, Sezione penale, sono parimenti legittimati ad essere parti del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, perchè entrambi organi giurisdizionali, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle rispettive funzioni, la volontà del potere cui appartengono (ex plurimis, sentenza n. 289 del 1998; ordinanze nn. 254 e 177 del 1998);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Senato ricorrente lamenta la lesione della attribuzione - al medesimo riconosciuta dall’art. 68, primo comma, della Costituzione - di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, tanto da sottrarlo ad ogni sindacato giurisdizionale (tra le altre, sentenze nn. 375 e 265 del 1997, 443 del 1993).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina e del medesimo Tribunale, Sezione penale, con il ricorso in epigrafe indicato;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione al Senato della Repubblica, ricorrente, della presente ordinanza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ed al medesimo Tribunale, Sezione penale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.