ORDINANZA N. 447
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 della Camera dei deputati relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di Bergamo, II sezione penale, con ricorso depositato il 5 giugno 1999 ed iscritto al n. 120 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, investito del giudizio promosso nei confronti dell’on. Vittorio Sgarbi con l’imputazione di diffamazione in danno del dott. Antonio Di Pietro, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione alle deliberazioni della Camera dei deputati, adottate nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 (atti Camera, doc. IV - quater n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49), con le quali, su proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, l’Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente sostiene che le deliberazioni della Camera dei deputati, delle quali chiede l’annullamento, sarebbero lesive delle attribuzioni dell’organo giurisdizionale investito del giudizio, perché adottate in palese carenza del presupposto del collegamento tra opinioni espresse e funzione parlamentare, sicché non spettava alla Camera la valutazione della condotta attribuita all’on. Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Considerato che si deve, in questa fase, deliberare se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il processo del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita (sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del 1996 e n. 329 del 1999; ordinanza n. 399 del 1999);
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato le dichiarazioni di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta (sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 319, n. 362 e n. 363 del 1999);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Bergamo denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza delle deliberazioni della Camera dei deputati, denunciate come illegittime, che qualificano le opinioni espresse da un proprio membro come rientranti nell’esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 1150 del 1988, n. 375 del 1997 e n. 289 del 1998);
che, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Bergamo, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, II sezione penale, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 1° dicembre 1999.