Ordinanza n. 363/99

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ORDINANZA N. 363

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 30 settembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Abrami, promosso dal Tribunale di Roma – sezione 5.a penale, con ricorso depositato il 25 gennaio 1999 ed iscritto al n. 108 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico dell’on. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione in conseguenza delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate nei confronti del Pretore di Venezia dott. Abrami, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° dicembre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre 1998 con la quale quest’ultima ha dichiarato che le opinioni espresse dallo Sgarbi, per le quali pende il relativo procedimento penale, sono da ritenersi espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente, dopo aver richiamato alcune sentenze di questa Corte che hanno contribuito a chiarire il contenuto della prerogativa di cui all’art. 68 Cost., osserva che la delibera della Camera é andata di contrario avviso rispetto al parere espresso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che aveva invece ritenuto di dover escludere l’insindacabilità in conseguenza del carattere prettamente personale della polemica intercorsa tra l’on. Sgarbi ed il giudice Abrami;

che nel caso specifico il deputato aveva espresso delle accuse nei confronti del dott. Abrami a causa di una sentenza penale di condanna da quest’ultimo emessa nei suoi confronti; ne consegue che tali dichiarazioni, profferite in ambito estraneo al Parlamento, debbono ritenersi, ad avviso del ricorrente, null’altro che una questione personale tra i due, alla quale non può ricollegarsi in alcun modo l’esercizio della funzione di deputato.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte é chiamata preliminarmente a deliberare, in assenza di contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto devoluto alla sua competenza, impregiudicata ogni ulteriore decisione;

che il Tribunale di Roma, in ordine al giudizio del quale é investito, é legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo abilitato a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartiene nell’ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in un conflitto di attribuzione;

che, allo stesso modo, la Camera dei deputati é legittimata ad essere parte del presente conflitto, essendo organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati in base all’art. 68, primo comma, Cost., di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri nell’esercizio delle loro funzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso di cui in epigrafe;

dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per essere depositati nella Cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l’art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.