Ordinanza n. 435/99

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ORDINANZA N. 435

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1998 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Brescia, il 24 ottobre 1997 ed il 10 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn. 167, 168, 169, 180, 181 e 182 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

 Ritenuto che nel corso di due procedimenti - instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il Pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 17 dicembre 1998 (R.O. nn. 167 e 168 del 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificati dall’art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica);

 che, secondo il rimettente, la censurata normativa - sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 - si pone in contrasto: a) con l’art. 113 Cost., in quanto sostanzialmente preclusiva della tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego delle prestazioni già pronunciati dall’INPS; b) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo di ostacolo allo svolgimento della funzione giurisdizionale, a cagione del trasferimento in sede amministrativa del contenzioso giudiziario pendente, peraltro non eliminato dalla previsione dell’estinzione d’ufficio dei processi; c) con gli artt. 24 e 25 Cost., poiché - stante l’esclusione degli accessori del credito e la vanificazione del diritto degli eredi - alla perdita del diritto all’azione, conseguente all’estinzione dei giudizi ed alla compensazione delle spese, non si accompagna un arricchimento della sfera patrimoniale degli interessati, in misura sufficiente a far ritenere insussistente la violazione degli evocati parametri;

 che, sempre secondo il rimettente, le disposizioni censurate, «nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma» - non potendo le Camere procedere alla conversione di decreti-legge reiterati, allorquando l’ultimo decreto non sia destinato a regolare diversamente un nuovo caso straordinario di necessità ed urgenza - contrastano anche con gli artt. 1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost., siccome frutto di un tardivo ed anomalo procedimento di conversione, non costituente, per effetto del trasferimento del vizio genetico del decreto-legge iterato o reiterato, espressione di autonoma e libera determinazione delle due Camere, condizionate altresì dalla redazione della legge in soli tre articoli, contenenti un coacervo indistinto di materie disomogenee, così formulati dal Governo al solo fine di poter chiedere il voto di fiducia;

 che, con altra ordinanza emessa sempre il 17 dicembre 1998 (R.O. n. 169 del 1999), sulla base di identiche motivazioni riferite ai singoli parametri evocati - cui viene aggiunta la lamentata violazione dell'obbligo di copertura reale della relativa spesa -, lo stesso Pretore di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104 e 113 Cost.;

 che, nel corso di tre analoghi giudizi, il Pretore di Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 24 ottobre 1997 (R.O. n. 180 del 1999) ed il 10 marzo 1999 (R.O. nn. 181 e 182 del 1999), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

 che, secondo il rimettente, la censurata disciplina viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104 Cost., nella parte in cui, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181, prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi riepilogativi che gli Enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude che nella determinazione dell'importo maturato concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost., là dove dispone, al comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;

 che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni;

 che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 167, 169, 180 e 182 del 1999, si è costituito l'INPS, concludendo per la inammissibilità delle sollevate questioni.

 Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

 che la normativa denunciata dai rimettenti è stata, anche successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;

 che, in particolare, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul censurato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

 che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

 che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia;

 che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 303 e 306 del 1999);

 che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 riuniti i giudizi,

 ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.