ORDINANZA N. 306
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promossi con 4 ordinanze emesse il 4 maggio (n. 2 ordinanze), il 15 e l'11 giugno 1998 dal Pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 510, 511, 640 e 641 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di due procedimenti instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il Pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse il 4 maggio (R.O. n. 510 del 1998) e l’11 giugno 1998 (R.O. n. 641 del 1998), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata normativa - sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 - si pone in contrasto: a) con l’art. 113 Cost., in quanto sostanzialmente preclusiva della tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego delle prestazioni già pronunciati dall’INPS; b) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo di ostacolo allo svolgimento della funzione giurisdizionale, a cagione del trasferimento in sede amministrativa del contenzioso giudiziario pendente, peraltro non eliminato dalla previsione dell’estinzione d’ufficio dei processi; c) con gli artt. 24 e 25 Cost., poichè - stante l’esclusione degli accessori del credito e la vanificazione del diritto degli eredi - alla perdita del diritto all’azione, conseguente all’estinzione dei giudizi ed alla compensazione delle spese, non si accompagna un arricchimento della sfera patrimoniale degli interessati, in misura sufficiente a far ritenere insussistente la violazione degli evocati parametri;
che, sempre secondo il rimettente, le disposizioni censurate, "nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma" - non potendo le Camere procedere alla conversione di decreti-legge reiterati, allorquando l’ultimo decreto non sia destinato a regolare diversamente un nuovo caso straordinario di necessità ed urgenza - contrastano con gli artt. 1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost., siccome frutto d'un tardivo ed anomalo procedimento di conversione, non costituente - per effetto del trasferimento del vizio genetico del decreto legge iterato o reiterato - espressione di autonoma e libera determinazione delle due Camere, condizionate altresì dalla redazione della legge in soli tre articoli, contenenti un coacervo indistinto di materie disomogenee, così formulati dal Governo al solo fine di poter chiedere il voto di fiducia;
che, nel corso di analogo giudizio, il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 4 maggio 1998 (R.O. n. 511 del 1998), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996, come modificati dall’art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, "nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma", per violazione degli artt. 1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost.;
che, con altra ordinanza emessa il 15 giugno 1998 (R.O. n. 640 del 1998), sulla base di identiche motivazioni riferite ai singoli parametri evocati - cui viene aggiunta la lamentata violazione dell'obbligo di copertura reale della relativa spesa -, il Pretore di Brescia ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104 e 113 Cost.;
che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità ovvero per l’infondatezza delle sollevate questioni; e che si é costituito l’INPS, concludendo anch'esso per l’infondatezza delle stesse;
che, nel giudizio promosso con R.O. n. 641 del 1998, si é altresì costituita la parte privata del giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la denunciata normativa é stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorchè il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice stesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.