Ordinanza n. 166/99

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ORDINANZA N. 166

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge del 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), e dell'intero decreto-legge, promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1996 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Bari, il 17 aprile 1996 dal Pretore di Genova, il 18 aprile 1996, dal Tribunale di Ravenna, il 24 aprile 1996 (n. 11 ordinanze), il 29 aprile 1996 (n. 6 ordinanze) ed il 24 aprile 1996 (n. 6 ordinanze) dal Pretore di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. 586, 587, 605, 772, da 798 a 808, da 815 a 820, da 822 a 827 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 27, 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che, nel corso di due giudizi, instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale, il Pretore di Bari, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse l'11 aprile 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge del 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nella parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti;

  che, a giudizio del rimettente, la norma contrasterebbe: a) con l'art. 3 Cost., in quanto tale previsione - contenuta in una normativa che regola solo modalità di pagamento di somme dovute, senza nulla disporre in ordine all'accertamento del relativo diritto - determina una lesione dei canoni di ragionevolezza e dell'affidamento dei cittadini nel principio della sicurezza giuridica; b) con gli artt. 3, 24, 101, 102, 103 e 104 Cost., in quanto viene sottratta ai giudici ogni possibilità di valutazione e di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, determinandosi altresì la caducazione degli effetti sostanziali della domanda, con privazione di qualsiasi forma di tutela del pensionato;

  che inoltre lo stesso Pretore - senza tuttavia indicare i parametri vulnerati - ritiene di dubbia costituzionalità tanto l'esclusione del pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute, quanto la declaratoria d'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato;

   che, nel corso di altro analogo giudizio, il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 17 aprile 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, in quanto contrastante: a) con gli artt. 3, 24 e 102, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi, anche in caso di contestazione da parte dell’INPS del diritto fatto valere dal ricorrente, poichè determina violazione del diritto di azione, disparità di trattamento e indebita soluzione, da parte del legislatore, di procedimenti giurisdizionali pendenti; b) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui dilaziona la corresponsione degli arretrati in sei annualità, rinviando l'inizio delle operazioni di pagamento alla previa (e non definita) emanazione di un decreto del Ministro del tesoro; c) con gli artt. 3 e 38 Cost., là dove prevede che sulle somme dovute non siano corrisposti interessi e rivalutazione;

  che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 18 aprile 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, prospettando la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., là dove esso: a) esclude la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute (comma 2); b) prevede l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e della compensazione tra le parti delle spese di lite (comma 3);

  che, con ventitré ordinanze di identico contenuto, emesse il 24 ed il 29 aprile 1996, il Pretore di Sondrio ha, a sua volta, sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 166 del 1996 nella parte in cui prevede che il rimborso delle somme, maturate fino al 31.dicembre.1995, sia effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.; b) del comma 2 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che nella determinazione dell'importo maturato al 31.dicembre.1995 non concorrano gli interessi e la rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.; c) del comma 3 dello stesso articolo, che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 Cost.; d) dell'intero decreto-legge, per contrasto con l'art. 77 Cost., attesa l'assenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza;

  che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e si é costituito l'INPS, concludendo entrambi per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.

  Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

  che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non convertito, é stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti;

  che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi dall’art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e che la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e 183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa decretale;

  che, medio tempore, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, é intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

  che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorchè il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

  che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia;

  che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus debbono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

  che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.