ORDINANZA N.31
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 3, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 396 (Norme in materia previdenziale); 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e 1, commi da 181 a 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 1° aprile, il 24 maggio, il 1° aprile (n. 2 ordinanze), il 30 aprile e il 2 maggio 1996 dalla Corte di cassazione, il 14 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 22 gennaio 1997 dal Tribunale di Firenze, il 15 gennaio 1997 dal Pretore di Venezia, il 23 gennaio 1997 dal Pretore di Torino, il 4 febbraio 1997 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Camerino, il 22 gennaio 1997 dal Tribunale di Frosinone, il 17 gennaio 1997 dal Pretore di Urbino, il 21 gennaio 1997 dal Tribunale di Voghera, il 18 febbraio 1997 dal Pretore di Nocera Inferiore, il 16 gennaio 1997 dal Tribunale di Gorizia, il 17 febbraio 1997 dal Pretore di Parma, il 13 febbraio 1997 dal Tribunale di Genova, il 10 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Macerata, il 27 febbraio 1997 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Sondrio, il 21 febbraio 1997 dalla Corte di cassazione, il 30 gennaio 1997 dal Tribunale di Urbino, il 20 febbraio 1997 dal Pretore di Torino, il 14 febbraio 1997 (n. 8 ordinanze) dal Tribunale di Ancona, l’11 marzo 1997 dal Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 777, 935, 970, 971, 1289, 1320 del registro ordinanze 1996, ed ai nn. 87, 94, 105, da 127 a 130, 132, 173, 175, 180, 192, 218, 228, 230, 231, 238, 239, 251, 255, 273, da 280 a 282, da 390 a 394 e 404 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 36, 40, 49 e 51 dell’anno 1996 ed ai nn. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 27 dell’anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Pietrangelo Riccardina, Bernocco Raffaella e Agostinelli Gina, Vecchiuti Dirce, Re Gina, Asirelli Romano ed altri, Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina, Barsi Marta, Crespi Maria Carolina ed altri e dell’INPS, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
uditi gli avvocati Franco Agostini per Pietrangelo Riccardina, Bernocco Raffaella e Agostinelli Gina, Silvano Piccininno per Vecchiuti Dirce, Salvatore Cabibbo per Asirelli Romano ed altri, Castellazzo Costantina, Chiari Maria e Aluigi Bina, Alessandro Garlatti per Crespi Maria Carolina ed altri, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che diverse Autorità giudiziarie, con le numerose ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale:
1) dell’art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale) - in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 136 Cost. - perchè, nel disporre il pagamento delle somme dovute a sèguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, prevede: a) l’estinzione dei giudizi pendenti (con compensazione di spese) e la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato; b) l’esclusione degl’interessi e della rivalutazione monetaria; c) la liquidazione degl’importi in sei annualità e mediante l’emissione di titoli di Stato; d) la limitazione del diritto di rimborso ai soli superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità, con conseguente esclusione degli altri successori mortis causa;
2) dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), nonchè dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 396 (Norme in materia previdenziale) - in riferimento all’art. 24 Cost. -, nella parte in cui dispongono l’estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti, aventi ad oggetto questioni relative all’applicabilità delle citate sentenze costituzionali;
3) dell’art. 1, commi 181, 182, 183 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 25, 38, 42, 53, 101, 102, 103, 104, 113, 136 Cost. - perchè
nel dare attuazione alle citate sentenze, prevedono: a) l’estinzione dei giudizi pendenti (con compensazione delle spese) e la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato; b) l’esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla determinazione degli importi maturati a favore dei beneficiari delle citate sentenze costituzionali fino al 31 dicembre 1995; c) la corresponsione, per gli importi maturati dopo il 31 dicembre 1995, di interessi calcolati applicando un tasso inferiore al tasso legale, quale determinato dall’art. 2, comma 185, della stessa legge n. 662 del 1996; d) la liquidazione degli importi in sei annualità e mediante l’emissione di titoli di Stato; e) la limitazione del diritto ad ottenere il pagamento delle somme arretrate ai diretti interessati e ai soli loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 166 del 1996 cit.), con conseguente esclusione degli altri successori mortis causa;
4) dell’art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), che ha fatto salvi gli effetti dei decreti-legge nn. 166, 295, 396 e 499 del 1996, tutti non convertiti, in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 136 Cost.;
che, all’esito dell’udienza pubblica del 14 ottobre 1997, con ordinanza istruttoria del 16-24 ottobre 1997, la Corte, riuniti i giudizi, ha disposto che la Presidenza del Consiglio dei ministri fornisse, anche per il tramite del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, analitici elementi conoscitivi in ordine alle ragioni finanziarie ed ai calcoli previsionali posti a base del denunciato articolato normativo, fissando un termine di 120 giorni, successivamente prorogato su istanza dell'amministrazione medesima;
che in tale ordinanza la Corte ha anche rilevato come i citati decreti-legge fossero decaduti per mancata conversione, pur essendo stati fatti salvi i loro effetti dall'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, impugnato come sub 4);
che peraltro le disposizioni della successiva legge n. 662 del 1996, oggetto delle censure riportate sub 3), avevano riproposto i medesimi contenuti normativi investiti dalle questioni di cui sopra;
che, medio tempore, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, era intervenuto sul denunciato meccanismo di pagamento mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendo l'erogazione in contanti ma pur sempre con le medesime cadenze temporali e con le limitazioni prospettate come lesive degli evocati parametri costituzionali, per cui, salvo tale profilo, le questioni sollevate conservavano la loro rilevanza;
che nell'imminenza della nuova udienza pubblica del 26 gennaio 1999 l'Avvocatura dello Stato ha ulteriormente insistito per la declaratoria di inammissibilità ovvero per l'infondatezza, a suo tempo richiesta, anche alla luce della normativa sopravvenuta;
che analoghe considerazioni sono state svolte dall'INPS, ad integrazione degli argomenti già ampiamente sostenuti in precedenza;
che, invece, le parti private costituite hanno ribadito la tesi dell'illegittimità costituzionale, in ragione dell'asserita perdurante penalizzazione dei diritti dei pensionati.
Considerato che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorchè il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi dalla norma stessa, va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus debbono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza della sollevata questione;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 febbraio 1999.
Presidente Renato GRANATA
Redattore Cesare RUPERTO
Depositata in cancelleria l’11 febbraio 1999.