Ordinanza n. 413/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 413

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI 

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI 

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv. Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 676 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1998 dal Pretore di Macerata nel procedimento di esecuzione nei confronti di C. N., iscritta al n. 912 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato;

 che il rimettente, chiamato a decidere in qualità di giudice dell’esecuzione su una richiesta volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, premette che aveva pronunciato sentenza di condanna per la contravvenzione di cui all’art. 27, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento di rifiuti speciali, poi confermata in appello, e che, pur essendo maturati i termini della prescrizione successivamente alla presentazione del ricorso, la Cassazione <<erroneamente>> non aveva rilevato tale causa di estinzione del reato;

 che il rimettente - preso atto che l’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice dell’esecuzione è competente a decidere solo in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, con riferimento, cioè, a quelle eccezionali cause estintive che possono verificarsi dopo la formazione del giudicato - ritiene di non potersi pronunciare su di una causa di estinzione che sarebbe intervenuta, come nel caso di specie, prima della formazione del giudicato;

 che ad avviso del rimettente la disciplina contenuta nell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto priverebbe il condannato di <<concreta tutela>> e determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi in cui il reato sia estinto per amnistia (art. 672 cod. proc. pen.) o per sopravvenuta abolizione (art. 673 cod. proc. pen.), per le quali tali norme non distinguono a seconda che la causa estintiva sia intervenuta prima o dopo il giudicato;

 che secondo il rimettente il principio della intangibilità del giudicato trova già una espressa deroga normativa nell’art. 671 cod. proc. pen., con riferimento all’applicazione della disciplina del concorso formale di reati e della continuazione nella fase dell’esecuzione, e che pertanto a maggior ragione la ratio di tale deroga dovrebbe consentire al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato;

 che, inoltre, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto consentirebbe di attivare irragionevolmente la procedura di esecuzione della pena in presenza di una causa di estinzione del reato e, quindi, in assenza di un apprezzabile interesse pubblico all’attuazione della sentenza irrevocabile;

 che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, richiamandosi al principio dell’intangibilità del giudicato.

 Considerato che, in ossequio alla lettera della norma e in coerenza con il principio dell’intangibilità del giudicato, la disposizione censurata è pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che va riferita, così come messo in rilievo dallo stesso rimettente, solo alle cause estintive del reato che possono verificarsi dopo la formazione del giudicato, quali quelle previste dagli artt. 167, primo comma, 556, terzo comma, cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., e di cui, quindi, il giudice di cognizione non avrebbe avuto la possibilità di tenere conto;

 che nel caso di specie il rimettente adduce che il giudice di cognizione - nella specie, la Corte di cassazione che si era pronunciata in via definitiva nel procedimento a quo con la sentenza n. 4132 del 18 febbraio 1998, la cui motivazione non risulta peraltro essere stata presa in esame dal rimettente – per errore ha omesso di rilevare che erano già maturati i termini di prescrizione del reato e che, quindi, era già intervenuta una causa di estinzione del reato;

che, a prescindere dall’esattezza di tale rilievo, che avrebbe comunque presupposto la conoscenza e la valutazione da parte del giudice a quo della motivazione della sentenza della Cassazione circa la natura istantanea o permanente del reato contestato, il rimettente mediante la dedotta questione di legittimità costituzionale vorrebbe in sostanza essere legittimato ad esercitare, nella sua qualità di giudice dell’esecuzione, un controllo sul contenuto di una sentenza passata in giudicato, così trasformandosi impropriamente in un giudice di quarta istanza;

che costituisce insegnamento pacifico, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che, in ossequio al principio dell’intangibilità del giudicato, la problematica dell’errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice di cognizione, afferisce semmai al giudizio di revisione ed è estranea alla competenza del giudice dell’esecuzione (v. al riguardo, con specifico riferimento all’estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato, ordinanza n. 208 del 1985, e, più in generale, sentenze n. 294 del 1995 e n. 28 del 1969, nonché, in tema di revocazione nel processo civile, sentenze n. 36 del 1991 e n. 17 del 1986);

che, in particolare, le altre ipotesi che attribuiscono al giudice dell’esecuzione la competenza ad incidere su una sentenza irrevocabile, richiamate dal rimettente come termini di comparazione a sostegno della irragionevolezza della disciplina censurata, si riferiscono a situazioni in cui la causa estintiva si ricollega all’intervento di fattori successivi al passaggio in giudicato ed estranei alla struttura della fattispecie incriminatrice (applicazione dell'amnistia o dell’indulto ex art. 672 cod. proc. pen., abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice ex art. 673 cod. proc. pen.), ovvero al caso peculiare di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, ai fini dell’applicazione, non presa in esame dal giudice di cognizione, della disciplina del concorso formale o del reato continuato (art. 671 cod. proc. pen.);

che pertanto non è dato ravvisare alcuna irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina della norma censurata e quella contemplata nelle disposizioni richiamate come termini di comparazione dal rimettente: al contrario, l’art. 676 cod. proc. pen., stabilendo che la competenza del giudice dell’esecuzione in tema di estinzione del reato è limitata alle cause estintive intervenute dopo la condanna, detta una disciplina conforme al principio dell’intangibilità del giudicato, che trova fondamento nell’insopprimibile esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici definiti da una sentenza irrevocabile;

che, infine, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio del buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì ai profili organizzativi e funzionali dell’amministrazione della giustizia (v. da ultimo sentenze n. 381 del 1999 e n. 53 del 1998), non sussiste la dedotta violazione dell’art. 97 Cost.;

che pertanto la questione è manifestamente infondata in relazione a tutti i profili prospettati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 676 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Macerata, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.