Sentenza n. 364/99

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SENTENZA N. 364

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 17 dicembre 1996, e in seconda deliberazione il 23 settembre 1997, recante "Disposizioni conseguenti l’adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica", comunicata al Commissario del Governo il 3 ottobre 1997, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 ottobre 1997, depositato in Cancelleria il 27 successivo e iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1997.

  Udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 1999 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

  udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 17 dicembre 1996, e in seconda deliberazione il 23 settembre 1997, recante "Disposizioni conseguenti l’adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica".

  Il ricorrente ricorda, innanzitutto, che il Consiglio di Stato ha annullato alcuni provvedimenti di esclusione adottati dalla Regione in occasione dello svolgimento di un corso-concorso pubblico per la prima qualifica dirigenziale, riconoscendo agli interessati la titolarità dei requisiti di partecipazione negati dall’amministrazione.

  L’ottemperanza al giudicato amministrativo richiede il rinnovo della procedura concorsuale, al fine di comparare la posizione dei ricorrenti con quelle dei vincitori; ma la Regione ha optato per una diversa soluzione che secondo il Presidente del Consiglio reca lesione ai principi di imparzialità e buona amministrazione introdotti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione: la legge impugnata prevede, infatti, una prova concorsuale riservata, a favore dei soggetti illegittimamente esclusi. Si crea, così, una procedura privilegiata, sostiene il ricorrente, che deroga alla regola del concorso aperto a tutti e non soddisfa, invero, le legittime aspettative dei soggetti interessati, i quali potranno concorrere per l’assegnazione di nuovi posti dell’organico regionale, ma non per quelli oggetto del concorso a suo tempo espletato.

  La salvaguardia della posizione dei vincitori, conclude il Presidente del Consiglio, non può valere quale istanza prioritaria, sì che, per rispettare il giudicato, occorre rinnovare la procedura concorsuale o disporre un’integrazione che incida sulla graduatoria originaria, con l’eventuale previsione di posti in soprannumero in favore dei vincitori dell’epoca.        

Considerato in diritto

  1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo recante "Disposizioni conseguenti l’adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica", approvata in seconda deliberazione dal Consiglio nella seduta del 23 settembre 1997, perchè ritiene che la previsione di un concorso riservato a 7 posti di dirigente leda i principi di imparzialità e buona amministrazione introdotti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

  La legge in esame si autoqualifica come "esecuzione" delle decisioni emesse dal Consiglio di Stato a seguito del ricorso presentato da soggetti ch’erano stati illegittimamente esclusi nella precedente vicenda concorsuale e che verrebbero a beneficiare di un concorso ad hoc per nuovi posti dell’organico regionale. Secondo il Presidente del Consiglio, tale procedura risulterebbe misura "di favore", in deroga alla regola del concorso aperto a tutti, e non assicurerebbe la necessaria comparazione fra i vincitori e i soggetti illegittimamente esclusi.

  2. — Il ricorso va accolto.

  La salvaguardia della posizione degli originari vincitori nella precedente tornata concorsuale (oggetto delle impugnative innanzi agli organi di giustizia amministrativa) non giustifica un intervento legislativo speciale che deroghi al principio della selezione concorsuale aperta a tutti (nella giurisprudenza di questa Corte, v. da ultimo la sentenza n. 141 del 1999).

  Sia il testo legislativo del 17 dicembre 1996 che quello approvato il 23 settembre 1997, in seconda deliberazione, prevedono un concorso per nuovi posti del ruolo unico della dirigenza regionale riservato a coloro i quali erano stati illegittimamente esclusi dal primo concorso. E se costoro vengono in tal modo "ristorati" del danno subito per effetto del provvedimento di esclusione, in seguito annullato dal giudice amministrativo, ciò avviene con una misura extra ordinem che non consente la necessaria comparazione fra gli originari vincitori e i soggetti illegittimamente esclusi. Per di più, il meccanismo predisposto dalla legge regionale va a scapito di tutti gli altri soggetti che pure avrebbero titolo a partecipare al nuovo concorso per dirigente (per ulteriori 7 posti di organico) e che sono estranei alla precedente vicenda concorsuale e al contenzioso giudiziario che ne é derivato.

  3. — La comparazione dei due testi approvati, tra il 1996 e il 1997, rivela l’intento del legislatore regionale di risolvere in via "equitativa" la questione, contemperando l’interesse dei vincitori - che hanno preso, nel frattempo, servizio - e quello degli esclusi, trascurando però l’esigenza superiore a che vengano selezionati i migliori. Mentre il testo del 17 dicembre 1996, all’art. 2, parla del nuovo concorso "riparatore" come del "seguito del giudicato del Consiglio di Stato", quello varato in seconda deliberazione il 23 settembre 1997 ricorre a una singolare formulazione (il concorso é bandito "in esecuzione séguito" del giudicato del Consiglio di Stato); in entrambe le versioni si riconosce che tale inedita fattispecie esula dalle generali disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dovendo essere inteso come integrazione, ora per allora, del procedimento concorsuale da cui erano stati esclusi i soggetti per i quali si vuole bandire il concorso riservato.

  4. — La pretesa del legislatore regionale di derogare alle regole generali in tema di esecuzione del giudicato attraverso una legge-provvedimento, soggetta come tale allo "scrutinio stretto" di legittimità costituzionale (v., in particolare, le sentenze nn. 2 e 153 del 1997), dà vita a una disciplina, la quale lede il principio di eguaglianza che postula la par condicio nell’accesso alla pubblica amministrazione; nè, qui, si rinvengono quelle particolari ragioni che possono giustificare, in via eccezionale, la deroga alla regola del concorso pubblico aperto a tutti, nel rispetto comunque dei principi di buon andamento e di imparzialità (cfr. la sentenza n. 477 del 1995).

  Il ricorso del Presidente del Consiglio va dunque accolto, e va dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo recante "Disposizioni conseguenti l’adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica", approvata dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione, il 23 settembre 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.