ORDINANZA N. 293
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 27 maggio, il 17 aprile, il 6 giugno, il 27 maggio, il 4 luglio (n. 2 ordinanze), il 9 maggio, il 22 aprile, il 19 giugno (n. 2 ordinanze), il 29 maggio, il 6, il 20 e il 19 giugno 1997 dal Pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn. 546, 547, 554, 572, 724, 799 809, 854, 855, 856, 858, 862, 873, 890 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 38, 43, 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di tre giudizi - instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale -, il Pretore di Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 22 aprile (R.O. n. 854 del 1997) ed il 19 giugno 1997 (R.O. nn. 855 e 856 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina - sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della sentenza n. 240 del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104 Cost., là dove, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181 - prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi riepilogativi che gli Enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del Tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude che nella determinazione dell'importo maturato concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost., là dove dispone, al comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;
che, nel corso di undici giudizi analoghi, lo stesso Pretore di Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 17 aprile (R.O. n. 547 del 1997), il 9 maggio (R.O. n. 809 del 1997), il 27 maggio (R.O. nn. 546 e 572 del 1997), il 29 maggio (R.O. n. 858 del 1997), il 6 giugno (R.O. nn. 554 e 862 del 1997), il 19 giugno (R.O. n. 890 del 1997), il 20 giugno (R.O. n. 873 del 1997) ed il 4 luglio 1997 (R.O. nn. 724 e 799 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità e mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) con l'art. 3 Cost., là dove, al comma 182, esclude che sulle somme dovute siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui - sempre al comma 182 - sancisce l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla pensione di reversibilità; d) con l'art. 24 Cost., là dove dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite;
che, in tutti i giudizi, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 546, 572, 724, 799, 809, 854, 858, 873 e 890 del 1997, si é costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la normativa impugnata dal Pretore rimettente é stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, é intervenuto sul complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorchè il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque il giudice a quo deve procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice stesso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1999.