Ordinanza n. 280/99

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ORDINANZA N. 280

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1998 dal Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 16 ottobre 1998 il Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative per la sola ipotesi di concorso formale e non anche per l'ipotesi in cui gli illeciti vengano commessi in modo continuato;

che, ad avviso del remittente, la controversia sottoposta al suo giudizio, vertendo su una pluralità di violazioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3821, consistenti nella mancata conservazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo, costituirebbe un'ipotesi di concorso materiale di illeciti, alla quale dovrebbe essere applicato, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cumulo materiale delle sanzioni;

che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata, non consentendo, per gli illeciti amministrativi sottoposti al suo giudizio, l'applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81, secondo comma, codice penale) contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento tra chi é chiamato a rispondere di più reati e chi, viceversa, deve rispondere di più illeciti amministrativi che, anche quando abbiano natura dolosa, configurano, nella valutazione del legislatore, ipotesi meno gravi;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile.

Considerato che questa Corte si é già pronunciata, su analoga questione, una prima volta con l'ordinanza n. 421 del 1987, nella quale ha rilevato che tra le due categorie di illeciti, per la loro non omogeneità, non può essere effettuato alcun utile raffronto ai fini della sollecitata estensione dell'istituto della continuazione, previsto per i reati dall'articolo 81, secondo comma, cod. pen., anche agli illeciti amministrativi;

che, nelle successive ordinanze nn. 468 del 1989 e 23 del 1995, questa Corte ha ulteriormente rilevato che l'accoglimento della questione é precluso dalla discrezionalità che deve essere riconosciuta al legislatore nel configurare il concorso tra violazioni omogenee, o anche tra violazioni eterogenee;

che alla luce di tali considerazioni, in ordine alle quali il remittente non prospetta alcun nuovo argomento che possa indurre a una soluzione diversa, deve essere confermata la valutazione negativa della questione, già più volte espressa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.