ORDINANZA N.468
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), cosi come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1988 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bellicchi Giovanni ed altri e la Prefettura di Parma, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede per gli illeciti amministrativi, posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno, l'applicazione del cumulo giuridico della sanzione;
che, a fondamento della non manifesta fondatezza della questione, il Pretore richiama l'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, con il quale tale cumulo e stato introdotto a favore di chi con piu azioni od omissioni commetta anche in tempi diversi piu violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;
che il giudice a quo, stante l'affinità degli interessi perseguiti, ritiene irragionevole che il legislatore si sia limitato a mitigare il trattamento sanzionatorio solo in questa materia.
Considerato che osta ad un intervento additivo della Corte, nel senso auspicato dal Pretore, la discrezionalità del legislatore nel configurare il concorso tra violazioni omogenee o anche tra violazioni eterogenee nonchè (e soprattutto) nel predisporre un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla contestazione della continuazione.
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede per gli illeciti amministrativi diversi da quelli previdenziali il cumulo giuridico delle sanzioni, promossa dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 27/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE