Ordinanza n.421 del 1987

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ORDINANZA N. 421

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dal Pretore di Biella nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gattuso Giorgio e il comune di Biella, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;

2) ordinanza emessa il 1ø marzo 1985 dal Pretore di Rimini nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Brandina Stefano ed altri e la Prefettura di Forlì, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 27 maggio 1986 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra D'Abrosio Pietro e la città di Torino, iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 16 dicembre 1986 dal Pretore di Castelfiorentino nel procedimento civile vertente tra Ciro Antonio e la Prefettura di Firenze, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1987;

5) ordinanza emessa il 12 dicembre 1986 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Pionier Case e il comune di Enego, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative per la sola ipotesi di concorso formale e non anche per l'ipotesi in cui gli illeciti vengano commessi in modo continuato, disciplinando così in modo difforme fattispecie sostanzialmente uguali (ordinanze nn. 480/84; 385/86; 140/87; 147/87);

b) dello stesso art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non estende all'illecito amministrativo il regime previsto dall'art. 81 cod. pen. per il reato continuato, determinando così una disparità di trattamento tra l'autore dell'illecito amministrativo e l'autore dell'illecito penale, non giustificata, avuto riguardo alla notevole omogeneità della disciplina dei due tipi di responsabilità, così come é configurata dalla legge n. 689/1981 (ord. n. 261/85);

Considerato quanto alla questione sub a):

1) che l'ipotesi del concorso formale - consistente nella realizzazione di più illeciti mediante una sola azione od omissione - é ben diversa dall'ipotesi dalla continuazione, consistente invece nella realizzazione di più illeciti mediante più azioni od omissioni, seppure attuate in esecuzione di un medesimo disegno;

2) che la Corte costituzionale, con sentenza n. 217/1972, ha già statuito che il dare al concorso di reati una diversa disciplina agli effetti della pena, distinguendo quando si deve applicare il criterio generale del cumulo materiale e quando invece il criterio particolare del cumulo giuridico, non pone in essere discriminazioni ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto ciascun istituto opera nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella situazione o condizione prevista;

Considerato quanto alla questione sub b):

che il raffronto tra previsioni della disciplina penale e previsioni di quella amministrativa é scarsamente significativa, se si tiene conto che tra le due categorie di illeciti esistono sostanziali diversità, anche sul piano costituzionale (basta considerare che l'intero art. 27 della Costituzione si applica solo alla materia penale, così come il principio della irretroattività della legge, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: v. sentenza n. 68/1984);

che il legislatore del 1981 ha disciplinato l'illecito amministrativo anche con ricorso ad istituti di diritto civile (v. l'art. 6 in tema di responsabilità solidale e l'art. 28 in tema di prescrizione), di modo che appare insussistente la omogeneità della disciplina penale e di quella amministrativa, posta dal giudice a quo a fondamento della questione;

che l'istituto della continuazione si fonda sulla esistenza di un medesimo disegno criminoso, per il cui accertamento si richiede una indagine psicologica, irrilevante invece per l'illecito amministrativo (v. art. 3 della legge n. 689/1981);

Considerato che per le ragioni esposte entrambe le questioni risultano manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI