Sentenza n.68 del 1984

 

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SENTENZA N. 68

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonino DE STEFANO,Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 e 21 legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1977 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto dalla Soc. SICE c/Sindaco del Comune di Reggio Calabria, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore prof. Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 20 aprile 1977 il TAR per la Calabria - nel corso di un giudizio promosso dalla Soc. SICE contro il Comune di Reggio Calabria - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto non escludono espressamente l'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni amministrative introdotte.

Nell'ordinanza si espone quanto segue.

La SICE aveva in corso la costruzione di due corpi di fabbricati nel Comune di Reggio Calabria, i cui lavori erano stati sospesi con ordinanza sindacale. Successivamente il sindaco di Reggio Calabria aveva ordinato la demolizione dei due corpi di fabbrica anzidetti, ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e successive modificazioni, e dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli, nel presupposto che la Soc. SICE avesse eseguito abusivamente le opere edilizie da demolire.

Contestualmente il sindaco avvertiva che nel caso di mancata demolizione le opere sarebbero state acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune, onde essere utilizzate ai fini pubblici ai sensi dell'art. 15 della legge n. 10 del 1977.

La SICE ricorreva al TAR chiedendo l'annullamento del provvedimento, deducendo in particolare la erronea e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 10 del 1977, in quanto il nuovo sistema sanzionatorio pievisto dalla legge n. 10 non sarebbe stato applicabile alla fattispecie, verificatasi prima dell'entrata in vigore della legge suddetta.

Nell'ordinanza di rimessione, premesso quanto sopra, si afferma che gli artt. 15 e 21 della legge n. 10 del 1977 danno carattere retroattivo alle nuove sanzioni previste, così ponendosi in contrasto con l'art. 25 della Costituzione che vieterebbe la retroattività non soltanto delle norme penali, ma di tutte le norme punitive.

Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Nell'atto di intervento si osserva che l'art. 15 impugnato contiene solo una elencazione di sanzioni amministrative, senza affatto disporne l'applicabilità a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 10/1977. L'art. 21, a sua volta, detta una normativa transitoria di collegamento fra la nuova e la vecchia disciplina, senza stabilire la retroattività delle nuove sanzioni.

La questione sarebbe, pertanto, inammissibile, attenendo unicamente alla interpretazione delle norme impugnate.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata, giacché il principio d'irretroattività stabilito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, riguarderebbe solo le norme penali e non tutte le norme punitive in generale.

Considerato in diritto

1. - La Corte é chiamata a risolvere la questione se gli artt. 15 e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per l'edificabilità dei suoli"), non escludendo esplicitamente la loro applicabilità a fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa, siano in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost..

La questione non é fondata.

2. - La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato (sentenze n. 29 del 1961; 46 del 1964 e, da ultimo, 194 del 1976 e 13 del 1977) che il principio della irretroattività delle leggi é stato costituzionalizzato soltanto con riguardo alla materia penale, mentre per le restanti materie la osservanza del principio stesso é rimessa alla prudente valutazione del legislatore. Nel caso di specie si é al di fuori della materia penale, dato che l'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prevede e disciplina esclusivamente sanzioni di carattere amministrativo.

D'altro canto é anche da osservare che la giurisprudenza amministrativa é consolidata nella affermazione che le sanzioni amministrative di cui al ripetuto art. 15 non sono applicabili a costruzioni portate a compimento prima della entrata in vigore della legge n. 10 del 1977.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 21 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per l'edificabilità dei suoli"), sollevata con ordinanza 20 aprile 1977 dal TAR per la Calabria, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

 

Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.