ORDINANZA N. 23
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1994 dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano - nel procedimento civile vertente tra Mancini Dario e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Pesaro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.
RITENUTO che il Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non prevede, anche per gli illeciti amministrativi diversi dalle violazioni di norme in materia previdenziale ed assistenziale, la possibilità del cumulo giuridico della sanzione;
che, a fondamento della non manifesta infondatezza della questione, il Pretore rileva un'ingiustificata severità con la quale, a suo avviso, verrebbero trattati gli autori di illeciti amministrativi, puniti in base al principio del cumulo materiale delle sanzioni, in raffronto non solo ai trasgressori di norme previdenziali ed assistenzia li ma anche agli autori di reati, per i quali tutti vi è la possibilità di un trattamento sanzionatorio più mite mediante il cumulo giuridico delle pene;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.
CONSIDERATO che questa Corte, con l'ordinanza n. 468 del 1989, ha già esaminato questione identica a quella sollevata dal Pretore di Pesaro, rilevando come un intervento additivo nel senso auspicato dal remittente fosse precluso dalla discrezionalità del legislatore nel configurare il concorso tra violazioni omogenee, o anche tra violazioni eterogenee, nonché (e soprattutto) nel predisporre un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla contestazione della continuazione;
che tali conclusioni, alle quali consegue l'inammissibilità della questione, non possono che essere pienamente riconfermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro - sezione distaccata di Fano - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.