ORDINANZA N. 262
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 24 febbraio, l'11 marzo (n. 5 ordinanze) dal Pretore di Nocera Inferiore, il 3 marzo dal Tribunale di Velletri, il 28 gennaio dal Tribunale di Pesaro, il 1° marzo dal Pretore di Saluzzo, il 22 ed il 17 aprile, il 15 maggio, il 17 e il 22 aprile dal Pretore di Nocera Inferiore e il 3 e il 21 maggio 1997 dal Pretore di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. 352, 353, 354, 355, 356, 357, 397, 400, 419, 420, 487, 488, 498, 505, 515, 516 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 27, 28, 35 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di sette giudizi, instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il Pretore di Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 24 febbraio (R.O. n. 352 del 1997), l'11 marzo (R.O. nn. da 353 a 357) ed il 22 aprile 1997 (R.O. n. 505 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che, secondo il rimettente, la censurata disciplina - sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della successiva sentenza n. 240 del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104 Cost., là dove, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181, prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi riepilogativi che gli Enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude che nella determinazione dell'importo maturato concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost., là dove dispone, al comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;
che, nel corso di quattro giudizi analoghi, lo stesso Pretore di Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 17 aprile (R.O. nn. 487 e 498 del 1997), il 22 aprile (R.O. n. 420 del 1997) ed il 15 maggio 1997 (R.O. n. 488 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del citato art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità e mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) con l'art. 3 Cost., là dove, al comma 182, esclude che sulle somme dovute siano corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 182, sancisce l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla pensione di reversibilità; d) con l'art. 24 Cost., là dove, al comma 183, dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite;
che, nel corso di altri identici giudizi in grado di appello, il Tribunale di Pesaro e quello di Velletri, con ordinanze emesse rispettivamente il 28 gennaio (R.O. n. 400 del 1997) ed il 3 marzo 1997 (R.O. n. 397 del 1997), hanno entrambi sollevato, sulla base di analoghe motivazioni, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della citata legge n. 662 del 1996;
che, secondo i rimettenti, la normativa denunciata viola: a) gli artt. 3, 38 e 136 Cost., nella parte in cui, al comma 181, opera sostanzialmente la reintroduzione della disciplina deteriore per il pensionato, già dichiarata costituzionalmente illegittima dalle ricordate pronunce n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e prevede che il rimborso sia effettuato in sei annualità mediante assegnazione di titoli di Stato; b) gli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude che sulle somme spettanti ai pensionati concorrano interessi e rivalutazione monetaria; c) gli artt. 3, 24, 25, 102 e 113 Cost., nella parte in cui, al comma 183, dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite;
che il Pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 1° marzo 1997 (R.O. n. 419 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996: a) con riguardo ai commi 181 e 183, per violazione degli artt. 24, 101, 102 e 104 Cost., nella parte in cui si prevede, in un quadro non satisfattivo dei diritti vantati dai ricorrenti, l'estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite; b) con riguardo al comma 182, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dal diritto spettante ai titolari di pensioni integrabili gli eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità, nonchè, per contrasto con gli artt. 24 e 38 Cost., là dove esclude la corresponsione sul dovuto di interessi e rivalutazione monetaria;
che il Pretore di Sondrio, con due ordinanze emesse rispettivamente il 3 ed il 21 maggio 1997 (R.O. nn. 515 e 516 del 1997), ha a sua volta sollevato questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo: a) con riguardo al comma 181, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui prevede l'effettuazione dei pagamenti in sei annualità mediante assegnazione di titoli di Stato; b) con riguardo al comma 182, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esclude interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto; c) con riguardo al comma 183, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 36, 102 e 113 Cost., là dove dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese fra le parti; d) ancora con riguardo al comma 182, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, dal diritto spettante ai titolari di pensioni integrabili, gli eredi non aventi titolo alla pensione di reversibilità (solo R.O. n. 516 del 1997);
che, in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso con R.O. n. 515 del 1997), é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con R.O. nn. 352, 397, 400, 419, 420, 487 e 515 del 1997, si é costituito l'INPS, concludendo per la non fondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la normativa impugnata dalle Autorità rimettenti é stata, successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;
che, in particolare, il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, é intervenuto sul denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorchè il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 giugno 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.