Sentenza n. 247

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SENTENZA N.247

 

ANNO 1997

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.

1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1996 dal Pretore di Mondovì nel procedimento penale a carico di Bernardi Romano, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso del procedimento penale a carico di Bernardi Romano, per aver eseguito il taglio di alberi di alto fusto senza la prescritta autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, lettere c) e g), del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il Pretore di Mondovì ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985, nella parte in cui viola il principio di tassatività delle norme penali, sottoponendo a sanzione penale tutte le modifiche ed alterazioni ottenute mediante opere non autorizzate a prescindere dall'incidenza in concreto dannosa per i beni tutelati dalle condotte incriminate.

Sotto altro profilo, l'elencazione per categorie dei beni protetti e vincolati contenuta nell'art. 1 del decreto-legge n. 312, come sostituito dalla legge n. 431 del 1985, non limitata al profilo estetico, coniugata con l'estrema genericità del precetto penale e la conseguente indeterminatezza delle condotte incriminate fanno sì, senza una previa verifica dell'offensività della condotta concretamente esercitata, che qualsiasi intervento, anche finalizzato alla cura degli stessi beni oggetto di tutela della norma impugnata, possa essere astrattamente ricompreso nella fattispecie incriminatrice penale di cui si discute.

La verifica in concreto della fattispecie oggetto di sindacato nel giudizio penale, secondo il giudice rimettente, consente di evidenziare che, qualora si fosse provveduto al disboscamento delle aree circostanti l'alveo del fiume Tanaro, non si sarebbe determinato l'effetto diga per l'occlusione dei ponti, che é stata la causa scatenante della violenta inondazione dei terreni siti a valle, conseguente all'ondata di piena.

Da ciò si deduce, secondo il giudice rimettente, che presupposto indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985, come sostituito dalla legge n. 431 del 1985, dovrebbe essere l'offensività in concreto della condotta incriminata.

2. E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione richiamando gli specifici precedenti della Corte (ordinanza n. 11 del 1996; sentenze n. 376 del 1993 e n. 269 del 1993), là dove univocamente hanno precisato che il carattere formale e di pericolo del reato previsto dall'art. 1-sexies é preordinato alla tutela del vincolo posto su certe parti del territorio nazionale in funzione prodromica del suo governo onde assicurarne effettiva tutela.

Considerato in diritto

 

1. Il Pretore di Mondovì solleva, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto- legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione (con modificazioni) 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui, sottoponendo a sanzione penale tutte le modifiche ed alterazioni di beni specificamente tutelati da vincolo paesaggistico, ottenute mediante opere non autorizzate, a prescindere dall'incidenza concretamente dannosa per i beni tutelati, si porrebbe in contrasto con i principi di tassatività delle norme penali e di offensività obiettiva del reato.

A parere del giudice a quo la genericità del precetto penale, essendo esso inteso alla tutela penale di beni vincolati per categorie, é tale da comportare, oltre che l'indeterminatezza delle condotte incriminate, un ostacolo alla verifica sul piano concreto e materiale dell'offensività del reato; di guisa che anche interventi preordinati alla protezione di tali beni possono essere astrattamente sussunti nell'ambito punitivo della norma denunciata.

2. La questione é infondata.

Va innanzitutto sottolineato l'autonomo e specifico oggetto della tutela penale apprestata dalla norma denunciata, costituito dall'interesse alla protezione dell'ambiente nella sua proiezione estetica, materiale e funzionale sul paesaggio, assunto per categorie o per singoli beni, al fine di impedire interventi che potenzialmente siano idonei a pregiudicare l'assetto e il governo del territorio.

Diverso é, invece, l'interesse presidiato dalla disciplina generale di cui alla legge n. 431 del 1985 e dai provvedimenti amministrativi che individuano i singoli beni tutelati dal vincolo anche se coincidente, quanto all'ambito dei valori salvaguardati, con quello assicurato dalla norma penale.

L'assimilazione argomentativa desunta dalla tutela dei beni paesaggistici per categorie circa la genericità della tutela apprestata che prevede un regime autorizzatorio per ogni tipo di intervento, non può essere trasposta meccanicamente sul piano dell'illecito penale, facendone scaturire a guisa di corollario i dubbi di costituzionalità denunciati.

Per quanto riguarda, infatti, la tassatività delle condotte incriminate dalla norma denunciata ed il principio della tipicità del precetto penale, la giurisprudenza ha ritenuto che il reato, previsto dall'art. 1-sexies denunciato, ha carattere formale e di pericolo, essendo inteso ad assicurare la funzione prodromica di governo e quindi di tutela del territorio (sentenza n. 67 del 1992), mentre ai fini della configurabilità del reato si presuppone una condotta comunque idonea ad incidere in maniera apprezzabile sull'assetto ambientale-territoriale e, in ordine alle zone soggette ai vincoli di immodificabilità relativa, si riferisce agli interventi in zona protetta senza la prevista autorizzazione o nulla osta.

Inoltre l'individuazione della sanzione da applicarsi é operata, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, conseguente alla sentenza di questa Corte n. 122 del 1993, mediante il rinvio e la progressiva estensione dell'intero regime sanzionatorio previsto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, commisurando la quantificazione della pena a seconda del tipo di intervento o di attività realizzata in contrasto con i vincoli, ovvero in totale difformità o senza autorizzazione o nulla osta previsti, ovvero con inosservanza delle prescrizioni o del contenuto della autorizzazione alle lettere a), b) e c) dell'art 20 della legge n. 47 del 1985.

La scansione così definita dell'ambito sanzionatorio e della conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli, sulla base delle tipologie di condotte incriminate (combinato disposto dell'art. 1- sexies denunciato e dell' art. 20 della legge n. 47 del 1985) risulta alla luce sia della interpretazione adeguatrice operata dalla giurisprudenza che dell'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione corrispondere ai precetti di determinatezza della sanzione penale, soddisfacendo inoltre il canone di adeguatezza e congruità della pena nel rapporto di proporzionalità sia nel minimo che nel massimo alla tutela del bene presidiato dalla norma.

3. Per quanto concerne l'offensività in concreto delle condotte incriminate posto che, secondo il giudice a quo, "la normativa non individua nè descrive le categorie di attività soggette a regime autorizzatorio é da chiedersi se una norma finalizzata alla tutela del paesaggio non si ponga in effetti in contrasto con il bene costituzionale medesimo, laddove venga interpretata nei termini di una proibizione indiscriminata" é sufficiente richiamare l'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta, anche per i reati formali e di pericolo presunto, in ogni caso, é devoluta al sindacato del giudice penale. Conseguentemente la mancanza di offensività in concreto, lungi dall'integrare un potenziale vizio di costituzionalità, implica una valutazione di merito rimessa al giudice (sentenze n. 360 del 1995; n. 133 del 1992; n. 333 del 1991; n. 296 del 1996).

D'altra parte con riferimento allo specifico argomento, di fatto alla cui stregua il giudice rimettente fonda come modello esemplificativo la prospettata esigenza della valutazione del vulnus in concreto arrecato all'ambiente, mette conto precisare che il taglio colturale delle superfici forestali, al pari della forestazione e delle altre opere conservative, in presenza delle autorizzazioni delle autorità competenti di settore, esorbita dal regime vincolistico dell'art. 1 del decreto-legge n. 312, come sostituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431: per tali tipi di interventi antropici nemmeno astrattamente, quindi, si pone il problema della sussistenza di illeciti penalmente rilevanti.

Del resto questa Corte ha avuto occasione di rilevare ripetutamente che "non é incompatibile con il principio di offensività la configurazione di reati di pericolo presunto" (sentenze n. 360 del 1995; n. 133 del 1992; n. 333 del 1991 già citate; per il reato in questione, sentenza n. 67 del 1992).

Nè può configurarsi una irragionevole od arbitraria valutazione operata dal legislatore, nella sua discrezionalità, della pericolosità connessa alla condotta in violazione delle speciali disposizioni stabilite a tutela delle zone di particolare interesse ambientale, contemporaneamente alla introduzione di vincoli paesistici generalizzati, in relazione a categorie di beni, demandando poi alle regioni di provvedere per la redazione di piani paesistici e di piani urbanistico-territoriali. La ratio della scelta legislativa deve essere ricercata nella valutazione che "l'integrità ambientale é un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua interezza" (sentenza n. 67 del 1992).

4. Il parametro dell'art. 13 della Costituzione, invocato dall'ordinanza di remissione, é del tutto inconferente rispetto alla fattispecie normativa che prevede esclusivamente una nuova figura criminosa, che si aggiunge alle varie forme sanzionatorie della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di modo che la norma denunciata non ha alcun rapporto con la libertà personale, se non nel senso generale ed indiretto che il responsabile di un reato é soggetto alle misure restrittive previste dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.