ORDINANZA N.218
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Belletti Guenzi Magda e il Comune di Bologna, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione alla cartella esattoriale con la quale si intimava il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme sul codice stradale proposto da Belletti Guenzi Magda nei confronti del Comune di Bologna, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 24 aprile 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui consente l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura della metà del massimo edittale, in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che valuti la sussistenza del fatto e che gradui la sanzione in conformità ai criteri fissati, in via generale, dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che, a parere del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto le esigenze di semplificazione che hanno indotto il legislatore ad accelerare il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative in mancanza di contestazioni da parte del trasgressore, non possono spingersi al punto di trascurare quegli elementi che vengono, di regola, presi in considerazione al fine di determinare l'entità della sanzione; con l'art. 24 della Costituzione poichè si impedisce al ricorrente di contestare, in sede giudiziaria, la congruità della pena, posto che la misura della stessa é il frutto di una rigida predisposizione normativa che necessariamente prescinde da qualsivoglia motivazione;
che, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha di recente (v. ordinanza n. 268 del 1996) avuto modo di precisare che il giudice, nel respingere l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia, non é vincolato ad alcun limite per la determinazione della sanzione, che ben può essere, quindi, fissata nella misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada;
che, a diverse conclusioni non può condurre il fatto che nel caso di specie l'opposizione é stata presentata avverso la cartella esattoriale e non avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia, in quanto, come già affermato (sentenza n. 437 del 1995 e ordinanza n. 315 del 1995), in sede di opposizione alla cartella esattoriale deve intendersi garantita la tutela giurisdizionale piena allo stesso modo di quella che si otterrebbe se fosse stato previamente esperito il ricorso amministrativo al prefetto nei termini previsti;
che, sostanzialmente l'ordinanza di rimessione non prospetta ulteriori e nuovi profili, con la conseguenza che la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Fernando SANTOSUOSSO
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.