Ordinanza n. 268 del 1996

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ORDINANZA N. 268

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dal Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - nel procedimento civile vertente tra Vaccarisi Corrado e il Prefetto di Siracusa, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

RITENUTO che nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione prefettizia di pagamento di una sanzione pecuniaria dovuta per infrazione alle norme del codice della strada, il Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - con ordinanza emessa in data 4 dicembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che, in caso di rigetto del ricorso amministrativo, il prefetto deve ingiungere il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale;

che a parere del giudice a quo tale previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto il timore di un raddoppio della sanzione pecuniaria nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, rappresenterebbe un deterrente alla proposizione del rimedio amministrativo;

che la norma impugnata, subordinando il ricorso all'organo di giurisdizione ordinaria alla previa conclusione della fase amministrativa, renderebbe esperibile la procedura di cui agli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, solo dopo che l'ingiunzione di pagamento risulti di ammontare superiore a quella cui il ricorrente si era opposto;

che sussisterebbe inoltre la violazione dell'art. 3 della Costituzione atteso che "in altre situazioni il ricorrente ben può adire l'autorità giudiziaria senza essere costretto a vedere raddoppiata l'entità della pena pecuniaria inflittagli";

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che identica questione è stata già decisa con la sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada;

che, pertanto, non essendo stati addotti nuovi ed ulteriori profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.