Sentenza n.366 del 1994

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SENTENZA N. 366

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE Presidente

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con 2 ordinanze emesse il 20 gennaio 1994 dal Pretore di Lanciano nei procedimenti civili vertenti tra Lio Ida ed Angelucci Concezio e la Prefettura di Chieti, iscritte ai nn. 141 e 142 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell' anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze- ingiunzione emesse dal vice prefetto vicario della provincia di Chieti, irrogative di sanzioni pecuniarie per infrazioni al nuovo codice della strada (art. 142, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992), il Pretore di Lanciano, con ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada),"nella parte in cui prevede che il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale".

Il giudice a quo, premesso che, ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, l'opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria può essere esperita soltanto avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, a seguito del ricorso amministrativo previsto dall'art. 203 del medesimo codice della strada, da promuovere entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, e rilevato che il previo esperimento del predetto ricorso amministrativo costituisce "una sorta di presupposto processuale dell'ordinario ricorso" giurisdizionale - il cui scopo è quello della verifica del rispetto da parte della P.A. del principio di legalità e che rappresenta l'unico strumento di difesa per il cittadino - ritiene che la previsione dell'art. 204 citato, secondo cui il rigetto del ricorso amministrativo al Prefetto comporta l'irrogazione da parte di quest'ultimo di una sanzione pari almeno al doppio del minimo edittale (mentre, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell'infrazione, la somma dovuta è pari al minimo edittale, ovvero, se il pagamento avviene oltre il suddetto termine, senza che sia presentato ricorso al Prefetto, la somma dovuta è pari alla metà del massimo edittale) sia in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perchè "per poter percorrere la via giurisdizionale il contravventore deve passare attraverso il raddoppio della sanzione originaria", con conseguenze sull'esercizio di azione e di difesa resa più difficoltosa dalla sanzione "in tal guisa maggiorata".

La medesima norma colliderebbe anche con l'art. 3 della Costituzione, perchè solo "chi trovasi in più agiate condizioni economiche può rischiare la via giurisdizionale, proponendo, previamente, un ricorso amministrativo destinato, ove rigettato, a determinare il raddoppio della sanzione".

La rilevanza della questione sarebbe determinata dal fatto che l'eccezione di tardività della notifica della violazione - formulata nei giudizi a quibus - sarebbe ictu oculi infondata e che, in caso di soccombenza, gli opponenti si vedrebbero condannati al pagamento del doppio della sanzione originariamente loro comminata.

É intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che si è limitata a richiamare l'ordinanza n. 67 del 1994 di questa Corte, con la quale la questione ora sollevata è stata già dichiarata manifestamente infondata.

Considerato in diritto

 

1.- É stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada) - nella parte in cui prevede che il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento dell'infrazione, all'esito del ricorso amministrativo innanzi a lui proposto ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale - sostenendosi la violazione dell'art. 24 della Costituzione, dal momento che: a) il previo ricorso al Prefetto è un presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e attivare quindi il controllo sull'operato della Pubblica Amministrazione; b) la possibilità di adire il giudice ordinario è subordinata al "raddoppio della sanzione originaria" per effetto della disposizione che pone tale limite al Prefetto.

Si assume altresì violato l'articolo 3 della Costituzione, perchè vi sarebbe una discriminazione dei meno abbienti rispetto a chi è in agiate condizioni economiche e può adire il giudice pur rischiando il raddoppio della sanzione.

2.- I giudizi relativi alle due ordinanze di rinvio possono essere per connessione riuniti e definiti con unica pronuncia.

3.- Va in primo luogo precisato che la disciplina del sistema sanzionatorio e del relativo contenzioso contenuta nel nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992, riproduce quella introdotta dalla legge n.122 del 1989, che ha formato oggetto di recenti pronuncie di questa Corte (sentt. nn. 311 e 255 del 1994) che ha disatteso questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.

4.- In base alla interpretazione adeguatrice sostenuta in dette sentenze - cui questa Corte può riferirsi anche relativamente alla normativa soggetta a scrutinio nel presente giudizio, data la sostanziale identità di questa disciplina con quella oggetto di dette pronuncie - è stato in particolare ritenuto (sent. n. 311 del 1994 cit.) che l'opposizione all'autorità giudiziaria avverso la contestazione in tema di infrazione al codice della strada non è subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al prefetto, onde viene meno il presupposto su cui si fondano le questioni di costituzionalità.

Inoltre, come è stato osservato nella ord. n. 350 del 1994 cit., il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, costituisce una opzione a deflazione dei procedimenti contenziosi, analoga a quelle previste in altre discipline processuali, offerta a colui cui venga contestata una infrazione. Non appare perciò censurabile in sede di sindacato di costituzionalità che, qualora l'interessato non intenda avvalersi di tale facoltà, ne subisca la conseguenza senza per questo perdere la possibilità del sindacato giurisdizionale sulla contestazione.

Va altresì considerato, in ordine ad altro profilo prospettato dal remittente, che nell'ipotesi in cui il prefetto abbia respinto il ricorso amministrativo dell'interessato emettendo una ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione, questa misura non vincola neppure nel minimo il giudice dell'opposizione ai fini della determinazione della sanzione da irrogare (ord. n. 67 del 1994

).

In relazione alle conclusioni cui si è pervenuti nelle citate pronuncie di questa Corte, e che devono qui essere ribadite non essendo stati addotti argomenti che possano indurre a mutare orientamento, la norma impugnata è suscettibile di un'interpretazione adeguatrice tale da escluderne l'incostituzionalità in relazione ai parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.