Ordinanza n. 67 del 1994

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ORDINANZA N. 67

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1993 dal Pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra Napoli Lucio e la Prefettura di Perugia, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia, di pagamento di una somma di danaro dovuta per infrazione a norme sulla circolazione stradale, il Pretore di Perugia, con ordinanza dell'8 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) - il quale dispone che, a seguito di ricorso avverso il verbale di accertamento dell'infrazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma - nella parte in cui prevede che il Prefetto determina tale somma "nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione";

 

che tale previsione, ad avviso del giudice a quo, rappresenterebbe un "deterrente" alla proposizione del ricorso amministrativo da parte dell'autore della violazione a causa delle conseguenze sfavorevoli che egli verrebbe a subire nella ipotesi del rigetto dell'impugnativa, che determinerebbe in via automatica una sanzione nella misura non inferiore al doppio di quanto inizialmente irrogato;

 

che, inoltre, poichè il sistema prevede che, in caso di mancato ricorso al Prefetto, il verbale di accertamento acquisti efficacia di titolo esecutivo (art. 203, comma 3), restando così precluso di impugnare le risultanze dell'accertamento in sede giurisdizionale (per essere in tale sede consentito solo di ricorrere avverso l'ordinanza prefettizia), ne deriverebbe che la limitazione, pur riferita all'impugnativa nella sede amministrativa, inciderebbe di riflesso sulla stessa possibilità di difesa dinanzi agli organi giurisdizionali;

 

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di non fondatezza della questione, nell'assunto della coerenza nel sistema di meccanismi premiali (pagamento in misura ridotta ex art. 202) accanto ad altri dissuasivi che disincentivino ricorsi proposti a scopo meramente dilatorio.

 

Considerato che il giudice a quo, nel formulare l'incidente di costituzionalità, muove da una inesatta premessa ritenendo di essere a sua volta limitato, nella determinazione della misura della sanzione pecuniaria, al livello minimo che la norma impugnata (art. 204) impone al Prefetto (il doppio del minimo della misura edittale), senza poter "ridurre ...la somma ingiunta anche al di sotto dell'importo in tal modo risultante";

 

che, invece, il comma 3 dell'art. 205 della stesso codice della strada dispone che il giudizio di opposizione è regolato dagli artt.22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e in particolare l'art. 23 per ultimo citato prevede (undicesimo comma) che il sindacato del giudice è esteso anche alla determinazione in concreto della misura della sanzione;

 

che, quindi, in virtù di tale richiamo e in assenza di norme limitatrici nel nuovo codice della strada, il giudice è tenuto a determinare l'ammontare della sanzione in relazione ad un completo apprezzamento delle risultanze processuali e con l'osservanza dei criteri dettati dall'art. 195, comma 2, dello stesso testo normativo (gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità e condizioni economiche del trasgressore);

 

che, pertanto, non ravvisandosi nel sistema delineato dal nuovo codice della strada nessuna limitazione al diritto di difesa in giudizio, la questione è manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art.24 della Costituzione, dal Pretore di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 10 febbraio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 24/02/1994.