Sentenza n. 35

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SENTENZA N. 35

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Renato GRANATA, Presidente

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI  

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO  

-        Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

-        Prof. Valerio ONIDA

-        Prof. Carlo MEZZANOTTE  

-        Avv. Fernanda CONTRI

-        Prof. Guido NEPPI MODONA  

-        Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo, limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente" e comma secondo ("Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per l'imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'art. 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole:"secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: "di cui all'art. 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'articolo 5 e"; 11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna."); 12; 13; 14; 15, secondo comma, limitatamente alle parole: "e 5"; 19, comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo ("La donna è punita con la multa fino a lire centomila."), comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7", comma quinto ("Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.") e comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.") della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", iscritto al n. 103 del registro referendum.

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

uditi gli avvocati Stefania Votano e Fulvio Gianaria per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 28 settembre 1995 da dodici cittadini elettori, concernente la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza e avente ad oggetto alcuni articoli e parti di articoli della legge 22 maggio 1978, n. 194.

Verificata la regolarità della richiesta, l'Ufficio centrale ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 nella quale, dopo aver modificato il testo del quesito in due parti (relative rispettivamente agli artt. 10, comma 3, e 15, comma 2, della legge n. 194 del 1978), ha disposto l'integrale riformulazione del quesito stesso nel seguente modo:

«Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo, limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente", e comma secondo ("Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'art. 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole:"secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonché alle parole: "di cui all'art. 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'articolo 5 e"; 11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna."); 12; 13; 14; 15, comma secondo, limitatamente alle parole: "e 5"; 19, comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo ("La donna è punita con la multa fino a lire 100.000."), comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7", comma quinto ("Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.") e comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.") della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?».

2. - Con la citata ordinanza 11-13 dicembre 1996, relativa alla presente e ad altre diciannove richieste di referendum di iniziativa popolare, l'Ufficio centrale per il referendum ha provveduto altresì, in osservanza a quanto disposto dall'art. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, introdotto con l'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173, a denominare la richiesta stessa "ABORTO: Abolizione dei limiti all'interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni, e del ricorso esclusivo alle strutture pubbliche" e a contrassegnarla con la sigla A/12, disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la conseguente deliberazione, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

4. - Il Comitato promotore del referendum ha depositato una memoria nella quale, dopo avere sinteticamente esposto i vari contenuti della richiesta referendaria, ha sostenuto la ammissibilità della richiesta stessa perché dotata dei requisiti di omogeneità, chiarezza e non contraddittorietà già rinvenuti da questa Corte nella "analoga" richiesta referendaria c.d. radicale, esaminata nella sentenza n. 26 del 1981. Così come la precedente richiesta, anche la presente si concentra verso il prioritario obiettivo di liberalizzare il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, facendo cadere i procedimenti e i controlli amministrativi e giurisdizionali attualmente previsti nonché le connesse fattispecie incriminatrici.

In particolare, "forte della oramai acquisita legittimità costituzionale di un assetto normativo che non pretenda di realizzare la tutela del concepito nella forma della persecuzione penale dell'aborto", l'iniziativa referendaria mira "al nuovo principio unitario ispirato alla più ampia liberalizzazione della interruzione della gravidanza" e, mentre per l'aborto nei primi novanta giorni prevede "l'eliminazione della indicazione delle circostanze in presenza delle quali l'attuale legge lo consente", nonché delle corrispondenti procedure e modalità previste nella legge stessa, per il successivo periodo di gravidanza "semplifica" il ricorso all'interruzione snellendo le procedure e le modalità.

Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza 11-13 dicembre 1996 e ora sottoposta al giudizio di ammissibilità devoluto a questa Corte, investe la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) in numerose disposizioni.

Viene anzitutto sottoposto a richiesta referendaria di abrogazione l'intero art. 1, contenente l'assicurazione della garanzia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, il riconoscimento del valore sociale della maternità, l'affermazione della tutela da parte dello Stato della vita umana sino dal suo inizio. L'articolo stesso afferma inoltre che l'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla legge, non è mezzo per il controllo delle nascite e impegna lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, a promuovere e sviluppare i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Parimenti sono oggetto della richiesta abrogazione nella loro interezza, gli articoli 4 e 5, concernenti l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni e la disciplina dettata per la valutazione, da parte dei consultori familiari pubblici o di strutture socio-sanitarie abilitate o di un medico di fiducia, delle condizioni della donna e delle altre circostanze per le quali la stessa sia portata ad affrontare l'interruzione volontaria della gravidanza.

Nell'art. 6 della legge, relativo ai casi in cui è ammessa l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i novanta giorni, la richiesta referendaria ritaglia, per sottoporlo ad abrogazione, l'inciso contenuto nella lettera b) di detto articolo, che include tra i processi patologici atti a determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro.

Quanto all'art. 7 viene chiesta la sottoposizione a referendum dell'abrogazione delle disposizioni relative al ricorso al servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento interruttivo, nonché delle disposizioni connesse. Viene invece lasciato indenne (diversamente da quanto era avvenuto con la richiesta referendaria n. 22 del 26 giugno 1980 presa in esame dalla sentenza di questa Corte n. 26 del 1981: cosiddetta "richiesta radicale" secondo la terminologia adottata in detta sentenza) il comma terzo dell'art. 7, relativo alla praticabilità dell'interruzione della gravidanza per grave pericolo di vita della madre quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto.

E' oggetto di richiesta di integrale abrogazione l'art. 8, contenente l'indicazione delle sedi nelle quali va praticata, nei casi in cui è ammessa, l'interruzione della gravidanza, previa verifica della inesistenza di controindicazioni sanitarie: servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale, ospedali pubblici specializzati, altri istituti ed enti, case di cura autorizzate e fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

Nell'art. 9 vengono ritagliati i riferimenti alle procedure previste negli articoli 5 e 7, che sono le procedure relative, rispettivamente, all'opera valutativa e di assistenza dei consultori e delle strutture socio-sanitarie nei casi di gravidanza infratrimestrale e agli accertamenti sui processi patologici di cui all'art. 6 per i casi di gravidanza ultratrimestrale. Ed analoghe operazioni di ritaglio vengono proposte in seno agli articoli 10, 11 e 15, secondo comma, della legge n. 194 del 1978.

Vengono poi sottoposti a richiesta di integrale abrogazione gli articoli 12, 13 e 14 della legge, relativi, rispettivamente, l'articolo 12 secondo, terzo e quarto comma, alle condizioni per l'interruzione della gravidanza della donna di età inferiore agli anni diciotto, l'art. 13 alla donna interdetta per infermità di mente e l'art. 14 ai particolari doveri del medico che esegue l'interruzione della gravidanza nei confronti della donna che affronta l'interruzione stessa.

Infine viene proposta l'abrogazione referendaria dell'articolo 19 nelle parti in cui prevede sanzioni penali per l' interruzione di gravidanza di donna consenziente non autorizzata ai sensi dei precedenti articoli della legge e della disposizione transitoria contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 22.

2. - La disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza è stata più volte presa in considerazione dalla Corte, sia in giudizi incidentali di legittimità costituzionale, sia nell'esame sull'ammissibilità di referendum abrogativi, sia nell'esame di conflitti di attribuzione insorti in connessione con richieste referendarie.

Basilare resta fra tutte la sentenza n. 27 del 1975, con la quale la Corte, nel dichiarare la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 546 del codice penale del 1930, ebbe modo di affermare i principî di ordine costituzionale in materia.

Disse la Corte:

-         che ha fondamento costituzionale la tutela del concepito, la cui situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, denominando tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale;

-         che del pari ha fondamento costituzionale la protezione della maternità (art. 31, secondo comma, della Costituzione);

-         che sono diritti fondamentali anche quelli relativi alla vita e alla salute della donna gestante;

-         che il bilanciamento tra detti diritti fondamentali, quando siano entrambi esposti a pericolo, si trova nella salvaguardia della vita e della salute della madre, dovendosi peraltro operare in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto;

-         che al fine di realizzare in modo legittimo questo bilanciamento, è "obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga praticato senza serii accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella gestazione" e che "perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla".

Queste affermazioni, tutte relative al riconoscimento di diritti costituzionalmente garantiti e pertanto non inficiabili ad opera di leggi ordinarie, vanno collegate, quando si tratti della valutazione dei requisiti di ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi ordinarie, alle altrettanto basilari enunciazioni formulate in via generale in materia di referendum da questa Corte sin dal 1978.

Con la sentenza n. 16 del 1978 la Corte ha affermato che al di là dei casi di inammissibilità del referendum enunciati espressamente dall'art. 75, secondo comma, sono presenti nella Costituzione valori riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, valori che debbono essere tutelati escludendo i relativi referendum.

Di qui l'elaborazione e la formale enunciazione, sempre in detta sentenza, di precise ragioni costituzionali di inammissibilità, tra le quali si iscrive la non abrogabilità delle "disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato".

Con successive messe a punto la Corte ha mantenuto questa giurisprudenza sulle leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, tra esse individuando anche la categoria delle leggi ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione.

E' da ricordare che il criterio della tutela necessaria minima richiesta da determinate situazioni secondo Costituzione è menzionato anche nella sentenza n. 26 del 1981, che tuttavia ebbe a dichiarare ammissibili due richieste referendarie contrapposte aventi ad oggetto la legge n. 194 del 1978, una delle quali analoga a quella oggi riproposta. La sentenza stessa non dimenticò peraltro il carattere fondamentale del diritto della donna alla salute, con la conseguenza di dichiarare inammissibile un referendum con il quale veniva intaccato l'art. 6 della legge, che si ritenne rappresentare "nel suo contenuto essenziale una norma costituzionalmente imposta dall'art. 32".

3. - La legge 22 maggio 1978, n. 194, derivante da progetti coevi e susseguenti alla sentenza n. 27 del 1975 già ricordata (così come è del 1975 la legge 29 luglio, n. 405, istitutiva dei consultori familiari a cui poi la legge n. 194 del 1978 avrebbe devoluto fondamentali attribuzioni anche nel campo della interruzione volontaria della gravidanza) ha cercato di realizzare, contemperando diverse esigenze e proposte, proprio quei criteri di tutela minima di interessi ritenuti fondamentali dalla Costituzione che la ripetuta sentenza n. 27 del 1975 aveva additato al legislatore, facendone anzi l'oggetto di un vero e proprio obbligo dello stesso.

A prescindere da ogni valutazione sui contenuti specifici di quelle scelte, la legge in questione ha enunciato come proprio criterio ispiratore e direttivo esattamente quei beni della maternità e della tutela della vita umana dal suo inizio, a cui la Corte aveva fatto richiamo, ed ha dettato disposizioni dirette a salvaguardare sia la salute e la vita della gestante sia "le cautele necessarie - per citare testualmente le proposizioni della sentenza più volte qui menzionata - per impedire che l'aborto venga procurato senza serii accertamenti sulla realtà e la gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione" ed ancorando la liceità dell'aborto "ad una previa valutazione delle condizioni atte a giustificarla".

Alcune delle disposizioni oggi nuovamente sottoposte a richiesta di abrogazione referendaria, dopo l'esito negativo del referendum del 1981, si ispirano ai principî costituzionali indicati dalla Corte: così, per quanto riguarda i presupposti della interruzione volontaria della gravidanza infratrimestrale, quando vincolano la stessa ad una previa valutazione del serio pericolo per la salute fisica o psichica della madre promuovendo, oltre che "i necessari accertamenti medici", ogni opportuno "intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto" (articoli 4 e 5), e così, per quanto riguarda l'interruzione della gravidanza dopo il primo trimestre, quando limitano l'interruzione stessa ai casi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o in cui siano accertati processi patologici (ivi includendo anche le rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro) che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 6). E in relazione a quei presupposti la legge n. 194 del 1978 ha ritenuto che l'accertamento dei processi patologici suddetti dovesse essere affidato a un servizio ostetrico-ginecologico ospedaliero, con l'eventuale collaborazione di specialisti, ammettendo che siano esentati da ogni particolare procedura e da ogni vincolo di sede i casi di imminente pericolo per la vita della donna (art. 7, commi primo e secondo). Parimenti, sulla base di una analoga scelta, ha ritenuto che gli interventi diretti alla interruzione volontaria della gravidanza debbano essere praticati in apposite strutture pubbliche o autorizzate (art. 8).

Di più, la legge n. 194 del 1978 ha tenuto conto anche di altri interessi costituzionalmente protetti, che non avevano avuto occasione di essere richiamati dalla ricordata sentenza n. 27 del 1975 perché non coinvolti nelle fattispecie allora in esame: in particolare quelli dell'infanzia e della gioventù (articolo 31, secondo comma, della Costituzione). Così, nell'articolo 12, la legge ha disciplinato il caso particolare della donna minore degli anni diciotto, la quale può trovarsi in determinati frangenti del tutto sprovveduta di tutela, come quando vi siano "seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi". Per queste ipotesi l'articolo 12 ha previsto, dopo l'intervento del consultorio o della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia, l'autorizzazione del giudice tutelare. Ed analogamente la legge ha ritenuto di provvedere nell'ipotesi dell'interruzione di gravidanza di donna interdetta per infermità di mente (art. 13). Si può qui ricordare, per inciso, che questo intervento del giudice tutelare nelle situazioni in questione è stato più di una volta ritenuto da questa Corte, in occasione di giudizi di legittimità, costituzionalmente non illegittimo (cfr. sentenza n. 196 del 1987, ordinanza n. 463 del 1988 e da ultimo ordinanza n. 76 del 1996).

4. - Alla stregua dei principî elaborati dalla Corte in materia di referendum con riguardo alle leggi ordinarie dal contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta referendaria in oggetto non può essere ammessa.

Di ciò rende convinti un esame anche sommario delle disposizioni direttamente coinvolte nella richiesta: anzitutto dell'articolo 1.

Detto articolo, oltre a ribadire - come si è visto - i principî costituzionali del diritto alla procreazione cosciente e responsabile e del valore sociale della maternità, stabilisce che la vita umana debba essere tutelata sin dal suo inizio.

Questo principio, già affermato in modo non equivocabile dalla sentenza n. 27 del 1975 di questa Corte, ha conseguito nel corso degli anni sempre maggiore riconoscimento, anche sul piano internazionale e mondiale.

Va in particolare ricordata, a questo riguardo, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York, nel cui preambolo è scritto che "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita".

Così pure si è rafforzata la concezione, insita nella Costituzione italiana, in particolare nell'art. 2, secondo la quale il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono - per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 - "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana".

Di più, l'articolo 1 della legge n. 194 del 1978 afferma un principio di contenuto più specificamente normativo, quale è quello per cui l'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono impegnati, dall'art. 1, terzo comma, a sviluppare i servizi socio-sanitari e ad adottare altre iniziative necessarie "per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite". In dette proposizioni non solo è contenuta la base dell'impegno delle strutture pubbliche a sostegno della valutazione dei presupposti per una lecita interruzione volontaria della gravidanza, ma è ribadito il diritto del concepito alla vita. La limitazione programmata delle nascite è infatti proprio l'antitesi di tale diritto, che può essere sacrificato solo nel confronto con quello, pure costituzionalmente tutelato e da iscriversi tra i diritti inviolabili, della madre alla salute e alla vita.

Non è pertanto ammissibile un referendum diretto all'abrogazione dell'art.1.

Analoghe considerazioni valgono per le altre disposizioni investite dalla richiesta referendaria.

Già si è visto che gli articoli 4 e 5 sono diretta espressione non solo del diritto del concepito alla vita, ma di quella tutela della maternità che è pure iscritta tra gli impegni fondamentali dello Stato (art. 31, secondo comma, della Costituzione).

Posti poi in relazione con l'art. 12 della legge, che si riferisce alla situazione della donna in età minore, e particolarmente con i commi secondo e terzo di tale articolo, che si riferiscono ai primi novanta giorni della gravidanza, tali disposizioni rappresentano la forma di protezione che la legge ordinaria intende assicurare all'infanzia e alla gioventù, pure indicate tra i valori costituzionali fondamentali dal secondo comma dell'art. 31. Anche qui soccorrono, per corroborare questa interpretazione, le norme internazionali intese ad assicurare al minore la protezione e l'assistenza più ampie in ogni momento della sua esistenza. La Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, che considera "fanciullo" ai sensi della Convenzione stessa "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile", stabilisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (art. 3, comma 1); "che gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione e ai materiali provenienti da fonti varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale nonché la sua salute fisica e mentale" (art. 17, comma 1); e che "gli Stati parti adottano ogni provvedimento adeguato per garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali". Né si può mancare di osservare che attraverso l'abrogazione degli articoli 4 e 5, con la quale i promotori del referendum dichiaratamente mirano alla totale liberalizzazione dell'aborto nei primi novanta giorni di gravidanza, verrebbero a scomparire del tutto anche l'assistenza e la consulenza di un medico, ovviamente prevista dalla legge a tutela minima della salute della gestante.

L'abrogazione degli articoli 4, 5, 12 e 13 della legge n. 194 del 1978 travolgerebbe pertanto disposizioni a contenuto normativo costituzionalmente vincolato sotto più aspetti, in quanto renderebbe nullo il livello minimo di tutela necessaria dei diritti costituzionali inviolabili alla vita, alla salute, nonché di tutela necessaria della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

Quanto poi all'operazione di ritaglio operata con la richiesta di parziale abrogazione dell'art. 7, non può non osservarsi che la proposta di mantenere una certa tutela per il solo feto di cui sia accertata la possibilità di vita autonoma sottolinea l'abbandono di ogni tutela per gli altri nascituri, il cui diritto alla vita è consacrato - secondo la ricordata sentenza n. 27 del 1975 - dall'articolo 2 della Costituzione.

L'assistenza e la presenza del medico sono eliminate pure, secondo la richiesta referendaria, attraverso la progettata integrale abrogazione dell'articolo 8.

A questo punto non occorre soffermarsi sugli altri articoli investiti in tutto o in parte dalla richiesta referendaria, essendo questa unitaria ed inscindibile, sì che un suo accoglimento parziale non sarebbe in alcun modo profilabile. In particolare, per quanto riguarda il ricorso alle istituzioni pubbliche per l'effettuazione degli interventi diretti alla interruzione della gravidanza, deve osservarsi che le relative disposizioni rappresentano nella visione del legislatore e nel sistema della legge uno dei mezzi ritenuti essenziali per assicurare il livello minimo di tutela dei diritti inviolabili più volte indicati.

In definitiva la richiesta è formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale - e non solo di una irrilevanza penale - dell'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilità da parte della singola gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti. Ora, ciò è appunto quanto è precluso al legislatore, e conseguentemente anche alla deliberazione abrogativa del corpo elettorale.

5. - Una sola osservazione è ancora necessaria per quanto attiene alle disposizioni di carattere penale. Esse non entrano in giuoco nella presente decisione della Corte. Forse l'insistenza eccessiva sul tema della "depenalizzazione dell'aborto", portato in primo piano nella richiesta referendaria del 1981, ha avuto un ruolo nell'influenzare la diversa decisione contenuta nella sentenza n. 26 del 1981, mentre nella presente sentenza il tema della depenalizzazione è assolutamente estraneo. Già è dubbio in via generale se la Costituzione, al di là di imperativi specifici, contenga o possa contenere obblighi di incriminazione, che è quanto dire obblighi di protezione mediante sanzione penale, di determinati interessi costituzionalmente protetti. Ciò che la Costituzione non consente di toccare mediante l'abrogazione, sia pure parziale, della legge 23 maggio 1978, n. 194, è quel nucleo di disposizioni che attengono alla protezione della vita del concepito quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre, nonché quel complesso di disposizioni che attengono alla protezione della donna gestante: della donna adulta come della donna minore di età, della donna in condizioni di gravidanza infratrimestrale come della donna in condizioni di gravidanza più avanzata.

Tutto ciò basta ad includere la richiesta di referendum abrogativo tra quelle la cui ammissibilità è preclusa in quanto diretta contro leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Renato Granata

Il redattore: Giuliano Vassalli

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.