Sentenza n. 233 del 1996

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SENTENZA N. 233

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Dott. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento vertente tra Bellotto Piero e Ministero delle finanze, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. -- Nel corso di un procedimento civile di appello - promosso da Bellotto Piero contro il Ministero delle finanze, al fine di sentir dichiarare la nullità delle notificazioni di alcuni avvisi di pagamento ed ingiunzioni dell'Ufficio del registro di Massa Carrara, relative alla tassa automobilistica per gli anni 1983-1990 di un'autovettura originariamente di proprietà dell'attore, e la prescrizione della relativa azione dell'amministrazione convenuta - la Corte d'appello di Genova, con ordinanza emessa il 13 luglio 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche). Secondo la Corte d'appello rimettente, la norma censurata si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede, in materia di tasse automobilistiche, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro".

Il giudice a quo - premesso che il Tribunale di Genova, relativamente a parte della domanda, ne aveva dichiarato l'improponibilità, in ragione, per un anno, della proposizione dell'azione oltre il termine di decadenza di sei mesi dalla notificazione della decisione dell'Intendenza di finanza in merito al ricorso dell'appellante e, per altri due anni, della mancata presentazione del previo ricorso in sede amministrativa - deduce che il contrasto della norma censurata con gli indicati parametri costituzionali discende dalla stabilita subordinazione all'esperimento dei ricorsi amministrativi della tutela giurisdizionale, altrimenti preclusa decorsi i termini di decadenza ivi specificamente previsti.

Affermata, dunque, la rilevanza della questione, il cui accoglimento consentirebbe di passare alla delibazione delle eccezioni di merito sollevate dall'appellante, la Corte d'appello di Genova osserva che, nella specie, il "condizionamento" dell'azione giudiziaria non sembra giustificato da esigenze di carattere generale o da superiori finalità di giustizia, mentre esso ha certamente l'effetto di rendere eccessivamente difficoltosa la tutela dei diritti.

2. -- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che - alla luce della giurisprudenza di questa Corte in analoghe questioni - non ha contestato la fondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità. L'accoglimento della quale, tuttavia, non deve comportare - secondo la tesi svolta dall'Avvocatura dello Stato anche in una memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio - l'eliminazione del previsto termine di decadenza (peraltro non espressamente censurato dal giudice a quo), che non è affatto incompatibile (essendo anzi quasi connaturale) con l'azionabilità della tutela giurisdizionale.

Considerato in diritto

1. -- La Corte d'appello di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche). Secondo il collegio rimettente, la norma censurata - "nella parte in cui non prevede... l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro" - si pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto il "condizionamento" dell'azione giudiziaria, altrimenti preclusa dal decorso dei previsti termini di decadenza, non risulta giustificato da esigenze di carattere generale o da superiori finalità di giustizia e produce l'effetto di rendere eccessivamente difficoltosa la tutela dei diritti.

2. -- La questione è fondata.

2.1. -- Il primo comma dell'art. 3 della legge n. 27 del 1978 dispone che contro l'ingiunzione di pagamento, emessa dal competente ufficio del registro (ex art. 2, settimo comma) in caso di mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche da parte del proprietario del veicolo, può essere proposto ricorso all'Intendente di finanza, la cui decisione in merito diventa definitiva ai sensi del quarto comma dello stesso art. 3. Questo, poi, nel comma oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità, sancisce che l'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica di detta decisione definitiva, con facoltà comunque, per il ricorrente, di adire l'autorità giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione.

In tal modo - secondo la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, che trova riscontro nella scarsa ma pacifica giurisprudenza in materia - la tutela giurisdizionale del soggetto ingiunto viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo.

2.2. -- Ebbene, questa Corte, investita del vaglio di costituzionalità di altre normative strutturate in maniera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, relativo all'imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo), ha sempre ritenuto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo soltanto se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile. E in relazione a ciò, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni (rispettivamente con sentenze n. 56 del 1995, n. 360 del 1994 e n. 406 del 1993), perché contrastanti con gli artt. 24 e 113 Cost.

La sostanziale simmetria di dette previsioni legislative con la disciplina del contenzioso in materia di tasse automobilistiche fa sì che la ratio decidendi sottesa a quelle decisioni non possa non essere operativa anche nel presente giudizio. L'ampiezza della copertura offerta dai princìpi posti dai richiamati parametri costituzionali è infatti tale da colpire, non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva od oggettiva, ma anche qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile l'esercizio. E ciò, segnatamente allorquando si tratti di controversie - come quella oggetto del giudizio a quo, attinente solo all'an della pretesa creditoria della pubblica amministrazione, essendo l'entità della soprattassa normativamente predeterminata - che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia necessario, o quantomeno opportuno, che la fase giurisdizionale sia preceduta da un esame in sede amministrativa.

Si impone, quindi, la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della denunciata norma, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

2.3. -- Giova precisare che la declaratoria d'incostituzionalità rimane circoscritta in tali limiti - corrispondenti del resto a quelli segnati dalla stessa prospettazione della questione, quale risulta dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione nonché dalle argomentazioni che lo sorreggono, e conformemente al modello già altre volte adottato da questa Corte (v. in particolare le sentenze n. 40 del 1993 e n. 15 del 1991) - perché nell'ipotesi in cui il soggetto si sia avvalso del procedimento amministrativo previsto dai precedenti commi dell'art. 3 in esame, il rispetto dei termini di decadenza stabiliti nel denunciato comma si configura come ragionevole, in quanto congruo, onere collegato alla libertà di scelta della specifica forma di tutela legislativamente riconosciuta al soggetto interessato.

E' appena il caso di aggiungere che spetterà poi al giudice di fronte al quale l'azione è proposta, di verificare - alla stregua del diritto vigente - il quomodo ed il quando della sua concreta esperibilità (v. ordinanza n. 315 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996.