ORDINANZA N.450
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze sull'istanza proposta da A.B., iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
RITENUTO che con ordinanza del 12 aprile 1995 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; che il giudice rimettente, dovendo deliberare sulla richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, in precedenza disposta nei confronti di persona sottoposta alle indagini per taluni delitti aggravati dalla finalità di agevolazione di associazioni di tipo mafioso (ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), solleva l'incidente di costituzionalità muovendo dall'esposizione della vicenda oggetto del procedimento penale a quo; che le concrete evenienze di detta vicenda, ad avviso del giudice, sono tali da far emergere la sussistenza dei presupposti di applicazione di una misura cautelare, sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza sia quanto all'esigenza cautelare, rappresentata, nel caso specifico, dal pericolo di fuga; che il rimettente ritiene che l'esigenza cautelare sopra detta potrebbe, in ipotesi, trovare adeguata salvaguardia attraverso l'applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere, e precisamente attraverso gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio, ma rileva che una tale possibilità è preclusa dal disposto dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale (come modificato dapprima dall'art. 5 del già citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, e poi dall'art. 1 del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito dalla legge 8 novembre 1991, n. 356), giacché la norma, in presenza di una imputazione quale quella sopra accennata, rientrante nella elencazione della norma stessa, stabilisce una presunzione legale di adeguatezza della sola misura coercitiva carceraria; che la riferita disciplina è, per un primo profilo, censurata di irragionevolezza, in quanto, derogando al principio di adeguatezza espresso nella prima parte della disposizione impugnata e imponendo una misura più afflittiva in tutti i casi previsti dalla medesima disposizione, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di disporre la custodia carceraria solo come extrema ratio; che, sempre in relazione al profilo di asserita irragionevolezza, la norma è censurata in quanto sottrae al giudice il potere di adeguare la misura al caso concreto, pur affidando, incoerentemente, al medesimo giudice il compito di apprezzare appieno l'esistenza stessa delle esigenze cautelari; che all'anzidetto profilo il giudice a quo ricollega altresì, in rapporto al medesimo parametro dell'art. 3 della Costituzione, il sospetto di violazione del principio di eguaglianza, giacché la norma "appiattirebbe" situazioni obiettivamente e soggettivamente diverse, sia in astratto che in concreto, così determinando eguale "risposta cautelare" per casi diversi tra loro; che, inoltre, la disposizione è impugnata dal rimettente in riferimento agli articoli 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; parametri, questi ultimi, dalla cui lettura combinata emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le misure limitative della libertà personale, per cui la custodia in carcere ne risulta connotata come rimedio estremo, come modo di (autotutela) dell'ordinamento al quale ricorrere soltanto quando nessun'altra misura risulti idonea a tutelare le esigenze sottese alla cautela personale; che, viceversa, ad avviso del giudice a quo la disciplina denunziata collide con quel principio, stabilendo un automatismo applicativo che rende inoperanti i criteri di proporzionalità e adeguatezza (pur enunciati in generale dallo stesso articolo 275 c.p.p.); criteri dai quali deriverebbe conclude il rimettente la necessità che siano sempre affidati al giudice il (governo dei valori in giuoco) e la determinazione in concreto del minimo sacrificio possibile per la libertà personale; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, sottolineando in particolare la riferibilità della disposizione all'esercizio della discrezionalità del legislatore, e dunque alla scelta di questi circa la tutela da accordare anche ad altri beni di rilievo costituzionale diversi da quello della libertà personale, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della questione.
CONSIDERATO, preliminarmente, che le modifiche alla disciplina codicistica delle misure cautelari e, segnatamente, all'impugnato art. 275, comma 3, c.p.p., quali recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in te ma di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), approvata ed entrata in vigore successivamente all'ordinanza di rinvio, non spiegano effetti sul piano della persistente rilevanza della questione nè sui profili con quest'ultima dedotti: da un lato permane, sia in sede di adozione che di revoca della caute la, la preclusione all'applicazione di misure diverse da quella carceraria, quanto ai procedimenti per delitti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, che è l'ipotesi di reato dedotta nel procedimento a quo; dall'altro resta immutata la formulazione normativa dell'esigenza cautelare rappresentata dal pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p., non modificato dalla nuova legge), che è, a termini dell'ordinanza di rinvio, la ragione del provvedimento coercitivo adottato nel medesimo procedimento; che, nel merito, la previsione (legale) di adeguatezza della sola misura in argomento, per certi reati di spiccata gravità indicati nella norma impugnata, non può in primo luogo dirsi incoerente sul piano del raffronto con il potere affidato al giudice di valutare l'esistenza delle esigenze cautelari: un raffronto, istituito dal giudice a quo, fra elementi del tutto disomogenei, giacchè la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'an della cautela) non può, per definizione, prescindere dall'accertamento della loro effettiva ricorrenza di volta in volta; mentre la scelta del tipo di misura (il quomodo di una cautela, in concreto rilevata come necessaria) non impone, ex se, l'attribuzione al giudice di analogo potere di apprezzamento, ben potendo essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti; che, del resto, sempre per questo profilo la sovrapposizione argomentativa, da parte del rimettente, di elementi eterogenei e perciò inidonei a sorreggere la censura è rivelata dalla qualificazione della statuizione che impone la misura coercitiva in carcere come "...presunzione iuris tantum superabile solo con la prova positiva dell'insussistenza delle esigenze cautelari..."; che, diversamente, ciò che è presunto fino a prova contraria è il presupposto (di sussistenza delle esigenze cautelari) e non anche la scelta della misura che ne consegue; che, inoltre, si deve ribadire che compete al legislatore l'individuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze, della minore restrizione possibile della libertà personale e dell'effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel processo penale (sentt. n. 1 del 1980; n. 64 del 1970); che la delimitazione della norma all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (delimitazione mantenuta nella recente novella) rende manifesta la non-irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato (sentt. n. 103 del 1993; n. 407 del 1992); che, quindi, la predeterminazione in via generale della necessità della cautela più rigorosa (salvi, ovviamente, gli istituti specificamente disposti a salvaguardia di peculiari situazioni soggettive, quali l'età, la salute e così via) non risulta in contrasto con il parametro dell'art. 3 della Costituzione, non potendosi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice la determinazione dell'accennato punto di equilibrio e contemperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli antagonisti interessi collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale; che, poi, la censura di disparità di trattamento, per l'eguale "risposta cautelare" a fronte di ipotesi delittuose tra loro diverse non può trovare accoglimento una volta che si consideri il comune denominatore di quei reati, ciò che costituisce la ragione fondante della scelta del legislatore, vale a dire l'individuazione di un'area di reati che, per comune sentire, pone a rischio, come si è già osservato, beni primari individuali e collettivi (secondo una linea già scrutinata da questa Corte: sent. n. 1 del 1980 citata); che il rilievo che precede vale anche alla luce della ulteriore selezione qualitativa operata attraverso la recente legge n. 332 del 1995; che, una volta rilevato il rispetto della riserva di legge a norma dell'art. 13 della Costituzione, il residuo riferimento dell'ordinanza di rinvio alla presunzione di non colpevolezza ex art. 27 della Costituzione si rivela manifestamente non conferente, data l'estraneità di quest'ultimo parametro all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà personale che operano sul piano cautelare, che è piano del tutto distinto da quello concernente la condanna e la pena (ord. n. 339 del 1995; sentt. n. 342 del 1983, n. 15 del 1982); che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo e in relazione ad ogni parametro invocato. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/95.
Vincenzo CAIANIELLO, Presidente e Redattore
Depositata in cancelleria il 24/10/95.