Ordinanza n. 348 del 1995

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ORDINANZA N. 348

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice di procedura civile, dell'art. 21, comma settimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1994 dal Giudice istruttore del tribunale di La Spezia sul ricorso proposto dalla Polisportiva Migliarinese TELI contro il Comune di La Spezia, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che il Giudice istruttore del Tribunale di La Spezia, adito con ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile da una società di calcio cui il comune aveva comunicato il divieto di disputare gli incontri di campionato presso un campo sportivo, con ordinanza del 18 aprile 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 gennaio 1995 (R.O. n. 47 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 700 c.p.c., nonchè dell'art. 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui non consentono al giudice amministrativo la emissione di un provvedimento inaudita altera parte o, comunque, nel brevissimo tempo e con la procedura semplificata di cui all'art. 700 c.p.c.; che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, recando vulnus al diritto di difesa ed al principio di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti di atti della Pubblica Amministrazione; che, con riferimento ai medesimi parametri, con la stessa ordinanza è impugnato ancora l'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di assumere un provvedimento in via di urgenza a tutela di interessi legittimi, in attesa che il giudice amministrativo emetta la sua pronuncia sulla istanza di sospensione, i cui tempi sono necessariamente più lunghi, nè gli consente di adottare, indipendentemente dalla pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo, provvedimenti cautelari diretti a sospendere l'efficacia di un atto amministrativo lesivo di un interesse legittimo, che sia produttivo di un danno risarcibile; che, sempre in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, il giudice a quo, ha, infine, censurato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non consente nè al giudice comune nè alla Corte costituzionale l'adozione di un provvedimento d'urgenza durante la sospensione del processo nel quale sia stato sollevato l'incidente di costituzionalità o durante la pendenza del giudizio di costituzionalità; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni sollevate.

CONSIDERATO che emerge ictu oculi il difetto di giurisdizione del giudice a quo nel procedimento che ha dato origine all'incidente di costituzionalità: appare, infatti, di tutta evidenza che la domanda proposta aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, non essendo revocabile in dubbio che neanche la urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni; che il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice a quo rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte (v., da ultimo, le sentenze n. 263 del 1994; n. 349 n. 288 e n. 163 del 1993; ordinanza n. 458 del 1992), le questioni sollevate; che di esse, va, pertanto, dichiarata la manifesta inammissibilità. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile, 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/07/95.