Ordinanza n. 458 del 1992

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ORDINANZA N. 458

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, n.5, e dell'art. 44 del regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), all. A, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dalla Pretura circondariale di Napoli -Sezione distaccata di Pozzuoli - nel procedimento civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. ed E.T.P. S.p.a., iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

RITENUTO che il Pretore di Napoli -Sezione distaccata di Pozzuoli- nel procedimento civile vertente tra la Federazione Nazionale Autonoma dei Lavoratori dei Trasporti, associata alla Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, in persona del segretario provinciale pro-tempore, e l'Ente Provinciale Tranvie S.p.a., diretto ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità del comportamento del convenuto e l'annullamento della sanzione del mutamento delle mansioni e della retrocessione con perdita della qualifica inflitta al dipendente Coppola Salvatore ai sensi degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del regolamento all. A al regio-decreto n. 148 del 1931, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli;che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 35, primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe tutelata la corretta ed equa utilizzazione della capacità lavorativa del lavoratore la quale si estrinseca proprio nella qualifica e sarebbe attuata una disparità di trattamento con tutti gli altri lavoratori dipendenti per i quali la legge non prevede la possibilità della perdita della qualifica raggiunta, quale particolare tipo di sanzione disciplinare;

che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione per mancanza di rilevanza se il ricorso fosse diretto contro un comportamento antisindacale e per difetto di giurisdizione del Pretore se, invece, fosse diretto anche contro la sanzione, o quanto meno per la infondatezza, in quanto da nessuna norma costituzionale emerge un limite al potere disciplinare del datore di lavoro.

CONSIDERATO che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente, alla stregua dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ove le organizzazioni sindacali intendano ottenere non solo la repressione della condotta antisindacale ma anche la rimozione dei provvedimenti concretanti il detto comportamento (nella specie, la sanzione disciplinare della retrocessione), la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (T.A.R. competente per territorio);

che nella specie, essendo il ricorso diretto contro l'una e l'altra delle situazioni, il Pretore difetta di giurisdizione;

che tale difetto è rilevabile "ictu oculi" e che, pertanto, della sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), all.A, sollevata, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli-, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/11/92.