SENTENZA N. 306
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995 dall'Assemblea regionale (Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 25 febbraio 1995, depositato in cancelleria il 3 marzo 1995 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1995. Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, denunciando la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, ha promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa, adottata dall'Assemblea regionale il 17 febbraio 1995, di approvazione del disegno di legge n. 694, relativo al "Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando". L'art. 1 della legge regionale denunciata stabilisce che l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo a quattro enti (lire 300 milioni alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, lire 100 milioni all'Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, lire 300 milioni all'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo, lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando) per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali. Il Commissario dello Stato ritiene che sia violato il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), trattandosi di una legge singolare di attribuzione di un privilegio senza giustificazione obiettiva e razionale, essendo disposta l'erogazione di contributi a determinate istituzioni, la cui situazione non sarebbe stata valutata e comparata con quella di altri ed analoghi enti, meritevoli dello stesso trattamento. La legge regionale sarebbe inoltre in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). Essa si limita ad attribuire il contributo senza prescrivere alcun controllo e verifica dei risultati conseguiti e del corretto impiego delle provvidenze da parte degli enti destinatari. Inoltre, pur essendo emersa l'esigenza di una organica disciplina degli interventi regionali a sostegno delle istituzioni culturali, sarebbe stato disposto un contributo ordinario a quattro enti, i soli senti ti nel corso dei lavori preparatori della legge, e non si sarebbe tenuto conto della ottimale utilizzazione delle risorse e della parità di condizioni tra le singole istituzioni culturali.
2.- Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. La legge regionale avrebbe concentrato le poche risorse disponibili su istituzioni culturali di indubbio prestigio, apprezzate a livello inter nazionale e di rilevanza anche turistica, al fine di assicurare la loro sopravvivenza, evitando la dispersione delle risorse con finanziamenti "a pioggia". La Regione sottolinea che lo stesso Commissario dello Stato non sostiene l'intrinseca arbitrarietà della norma denunciata, ma afferma che sarebbe stata introdotta una discriminazione ingiustificata, senza tuttavia indicare alcun termine di raffronto che consenta di apprezzare l'esistenza o meno della disparità di trattamento. Ad avviso della Regione non sarebbe stato neanche violato l'art. 97 della Costituzione: il principio di buon andamento della pubblica amministrazione si risolve, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in una valutazione di ragionevolezza della norma, già riscontrata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. In ogni caso l'Assemblea regionale non potrebbe essere assimilata ad un organo amministrativo, per estendere ad essa i criteri di valutazione impiegati per sindacare la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione. Quanto alla denunciata omissione della previsione di controlli sull'utilizzazione dei contributi, la Regione richiama il potere di vigilanza dell'Assessore dei beni culturali, che già viene esercitato secondo quanto previsto da un'apposita circolare che specifica le modalità di erogazione dei contributi e l'obbligo di rendiconto, il cui eventuale inadempimento impedisce di fruire ulteriormente del contributo stesso.
3.- In prossimità dell'udienza il Commissario dello Stato ha depositato documenti relativi ai lavori preparatori della delibera legislativa regionale denunciata ed alla situazione finanzia ria degli enti destinatari dei contributi, specificando in una memoria, per contrastare le deduzioni della Regione, le argomentazioni già pro spettate.
4.- Anche la Regione ha depositato documenti relativi alla natura ed alle attività degli enti destinatari dei contributi.
Considerato in diritto
1.- La questione di legittimità costituzionale concerne l'autorizzazione all'erogazione di un contributo annuale da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali in favore di quattro enti (la Fondazione MuseoMandralisca di Cefalù, l'Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, l'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo, la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando) per il perseguimento dei loro fini istituzionali, disposta con la delibera legislativa che l'Assemblea regionale siciliana ha adottato nella seduta del 17 febbraio 1995, approvando il disegno di legge n. 694. Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, proponendo ricorso in via principale, ritiene che la disposizione legislativa denunciata sia in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto due distinti profili, che riguardano sia l'attribuzione di contributi annuali ai quattro enti, in sè considerati, sia le modalità relative alla loro utilizzazione ed al controllo. Sotto il primo profilo la Regione avrebbe disposto l'attribuzione dei contributi omettendo la comparazione e la valutazione della posizione di altri analoghi enti egualmente meritevoli, che sarebbero stati pretermessi senza un'adeguata giustificazione dell'intervento adottato con legge singolare. Sotto il secondo profilo viene denunciato il contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, non essendo disciplinata in modo specifico l'utilizzazione del contributo, genericamente destinato alle finalità istituzionali degli enti. Non sarebbero difatti previsti l'obbligo di rendiconto nè il controllo e la verifica dell'utilizzazione dei fondi e dei risultati conseguiti.
2.- La disposizione legislativa denunciata, provvedendo in ordine all'erogazione di un contributo annuale in favore di quattro enti culturali, assume un contenuto particolare e concreto, normalmente proprio degli atti di amministrazione. Nell'ordinamento attuale, in assenza di una riserva, opponibile al legislatore, di tali atti agli organi amministrativi, non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina materie e oggetti normalmente affidati all'attività amministrativa (sentenza n. 62 del 1993). È quindi possibile che, in casi particolari, il legislatore provveda direttamente alla valutazione ed alla determinazione di scelte concrete che, altrimenti, in attuazione dei criteri dettati dal legislatore stesso, resterebbero affidate alla discrezionalità dell'amministrazione nell'apprezzamento del pubblico interesse. Anche quando esprime un contenuto particolare e concreto, la legge mantiene le caratteristiche di tale atto normativo e rimane sottoposta al regime per essa previsto. La violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, dedotta nel ricorso del Commissario dello Stato, in tal caso non può essere invocata se non per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito. Il richiamo all'art. 97 della Costituzione si combina quindi con il riferimento all'art. 3 della Costituzione ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge denunciata (sentenze n. 248 e n. 63 del 1995, n. 266 del 1993, n. 10 del 1980).
3.- Sulla base di questi principi la questione di legittimità costituzionale è da ritenere infondata, sia per il profilo attinente all'attribuzione dei contributi ai quattro enti culturali considerati dalla legge regionale, sia per l'aspetto relativo all'utilizzazione dei fondi ed ai corrispondenti controlli. La disposizione legislativa denunciata non attribuisce un arbitrario privilegio nè appare manifestamente irragionevole. Essa è stata approvata dall'Assemblea regionale dopo che la competente Commissione consiliare ha svolto una specifica attività istruttoria, ritenuta dal legislatore, non irragionevolmente, sufficiente per raccogliere gli elementi di valutazione considerati necessari per conoscere ed apprezzare la situazione per la quale si intendeva provvedere. Si è tenuto conto della natura e delle finalità degli enti destinatari, dell'importanza della loro attività, della situazione finanziaria nella quale versavano, della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti: elementi la cui ponderazione rientra nella discrezionalità e nella responsabilità del legislatore. L'attribuzione del contributo riguarda enti ritenuti meritevoli di sostegno. La loro importanza e l'interesse dell'attività che essi svolgono non sono stati messi in dubbio dal Commissario dello Stato. La denuncia di disparità di trattamento rispetto ad altri enti da considerare meritevoli, peraltro non indicati, si risolve in argomentate valutazioni negative attinenti al merito e non alla legittimità costituzionale del provvedimento legislativo. La legge, autorizzando l'Assessore regionale a corrispondere un contributo annuale ai quattro enti considerati, non sottrae l'erogazione dello stesso alle regole comuni di verifica e controllo sull'utilizzazione di fondi pubblici, anche ai fini del rinnovo dell'erogazione negli anni successivi. Non è difatti necessaria una specifica previsione per affermare la possibilità, ed anzi la doverosità, di verifiche e controlli sulla correttezza nella gestione e nell'utilizzazione di fondi pubblici; verifiche e controlli compresi tra le ordinarie attività dell'amministrazione e che costituiscono il presupposto per l'ulteriore erogazione di contributi ad enti chiamati ad utilizzarli per finalità istituzionali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995 dall'Assemblea regionale (Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.