Sentenza n. 266 del 1993

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SENTENZA N. 266

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale dal titolo "Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32 concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del policlinico dell'Università di Palermo", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia notificato il 31 dicembre 1992, depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993 ed iscritto al n.2 del registro ricorsi 1993.

 

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

 

udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

 

uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e l'Avvocato Francesco Torre per la Regione.

 

Ritenuto in fatto

 

l.- Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana sospetta che la legge regionale, approvata il 23 dicembre 1992 (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n.32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo), si ponga in contrasto con gli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonchè con l'art. 17, lettere b), c) e d) dello Statuto speciale, come attuato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

 

Il ricorrente - dopo aver ricordato che l'atto impugnato è diretto a modificare la già citata legge regionale n. 32 del 1987, la quale prevedeva l'istituzione di un contingente aggiuntivo di 250 unità (244 medici e 6 biologi) nell'ambito del ruolo unico regionale del servizio sanitario regionale, da assegnare all'unità sanitaria locale n. 58 con utilizzazione esclusiva presso il policlinico dell'università di Palermo - prospetta, innanzitutto, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) da parte dell'art. 1, primo comma, della legge impugnata, il quale aumenta il predetto contingente di 206 unità appartenenti alla quarta qualifica funzionale del personale sanitario (agenti socio-sanitari). Secondo il Commissario dello Stato, tale aumento sarebbe ingiustificato, in quanto sarebbe dettato, non già da esigenze di funzionamento delle strutture universitarie, bensì da ragioni di carattere meramente occupazionale. Inoltre, esso si porrebbe in contrasto con la situazione economico-finanziaria in atto, che richiederebbe, al contrario, un drastico contenimento della spesa pubblica relativa al personale dipendente, specialmente nel settore sanitario.

 

L'art. 2 della legge impugnata - il quale prevede che in sede di prima applicazione i posti siano coperti mediante l'utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a posti di agente socio-sanitario indetto dall'università di Palermo con decreto rettoriale del 22 ottobre 1986, n. 90, e successive modificazioni - esorbiterebbe dai limiti previsti all'esercizio della potestà legislativa regionale relativa alla sanità e conterrebbe una disparità di trattamento. Sotto il primo profilo, infatti, il ricorrente sottolinea che la graduatoria indicata dall'articolo impugnato, peraltro relativa a un concorso ormai remoto, è da tempo scaduta. In ogni caso, vertendosi nella sub-materia del trattamento giuridico del personale del servizio sanitario e riferendosi pertanto a un settore affidato a una competenza di mera attuazione, l'art. 2 si porrebbe in contrasto con l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 e con l'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonchè con l'art. 16 della legge n.56 del 1987, che impongono il ricorso alle liste di collocamento per la copertura di posti come quelli in questione. Sotto quest'ultimo profilo, sussisterebbe anche un'ingiustificata disparità di trattamento fra gli idonei al concorso del 1986 e gli iscritti alle liste di collocamento, a danno di questi ultimi.

 

Anche l'art. 3 - il quale prevede, al primo comma, un ulteriore aumento del contingente indicato all'art. 1, pari a 39 unità (16 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici amministrativi), "al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo" - si porrebbe in contrasto con i principi ispiratori stabiliti dall'art. 39 della legge n. 833 del 1978, dal momento che l'aumento del personale ivi previsto sarebbe finalizzato ad esigenze diverse da quelle assistenziali, le quali sono le sole assegnate alla cura della regione.

 

Al secondo comma, il medesimo art. 3 stabilisce per la prima copertura dei posti istituiti nel comma precedente una deroga al principio del concorso pubblico, autorizzando la unità sanitaria locale n. 58 a bandire un concorso riservato al personale che ha prestato servizio presso il suddetto istituto in forza dei contratti triennali previsti dall'art. 26 del d.P.R.n. 382 del 1980. Secondo il Commissario dello Stato, tale deroga sarebbe illegittima, poichè privilegerebbe soggetti che avevano iniziato un rapporto contrattuale con l'università con modalità procedurali prive di pubblicità e non comportanti l'imparziale selezione propria del concorso pubblico. Inoltre, la stessa disposizione impugnata eluderebbe il divieto, previsto dall'art.26 del d.P.R. n. 382 del 1980, di stipulare contratti con tecnici per un periodo superiore a tre anni e di rinnovarli con le stesse persone.

 

Infine, il ricorrente contesta la legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 3, u.c., sotto il profilo della violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal momento che la legge impugnata non indica l'ammontare degli emolumenti relativi al nuovo personale, di modo che si potrebbe andare oltre il limite del debito della Regione verso l'Università fissato in forza della convenzione prevista dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980.

 

2.- Si è regolarmente costituita in giudizio la Regione siciliana per chiedere che il ricorso sia rigettato ovvero dichiarato inammissibile in relazione alle censure mosse all'art. l. Sotto quest'ultimo profilo, la Regione fonda la sua richiesta di inammissibilità, sostenendo che il riferimento a presunte finalità occupazionali e alle esigenze di contenimento delle spese attiene esclusivamente a osservazioni relative al merito della scelta legislativa, non già alla sua legittimità.

 

In relazione alla pretesa violazione del principio del buon andamento (art.97 della Costituzione), la difesa della Regione osserva che la legge impugnata completa il disegno iniziato con la legge n. 32 del 1987, la quale, aumentando la dotazione del personale medico, aveva determinato una mancanza di inservienti e di ausiliari. Inoltre, la resistente sottolinea che le regioni, ai sensi degli artt. 11 e 47 della legge n. 833 del 1978, sono competenti in materia di organico delle unità sanitarie locali. Più in particolare, poi, la stessa Regione precisa che l'entità dei nuovi posti è stata determinata dall'università e che tale valutazione è stata condivisa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, il quale, nel privilegiare l'utilizzo dei c.d. trimestralisti rispetto alle nuove assunzioni, ha implicitamente riconosciuto che il policlinico ha bisogno di 206 unità di personale in più.

 

Riguardo alle censure mosse all'art. 2, la resistente, dopo aver osservato che il d.P.R. n. 761 del 1979 è ormai superato dall'art. 16 della legge n.56 del 1987, che prevede l'utilizzo delle liste di collocamento, ritiene che quest'ultimo articolo, nel privilegiare un criterio di selezione di natura assistenziale rispetto al principio del pubblico concorso, non può comunque essere anteposto all'art.97 della Costituzione, che privilegia, invece, la regola del pubblico concorso per le assunzioni nella pubblica amministrazione.

 

Per quel che concerne i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti dell'art. 3, la Regione sostiene che le convenzioni indicate nell'art. 39 della legge n. 833 del 1978 hanno come scopo primario la disciplina dell'apporto delle facoltà di medicina al settore assistenziale. Sicchè non può lamentarsi che il predetto art. 39 sia violato da una legge regionale, come quella impugnata, che mira a garantire, fra l'altro, la continuazione di una rilevante e qualitativamente elevata attività di assistenza sanitaria, quale quella svolta dall'istituto materno infantile dell'università di Palermo. Nè, continua la Regione, può individuarsi un'illegittimità costituzionale nella previsione di un concorso riservato ai c.d. contrattisti, poichè questi ultimi, essendo coloro che hanno finora permesso lo svolgimento della rilevante attività assistenziale erogata dall'istituto, sono sicuramente dotati della professionalità propria dei vincitori di concorso. Nè andrebbe sottovalutato, sempre secondo la Regione, il fatto che, se il predetto istituto dovesse cessare dall'utilizzare i "contrattisti", risulterebbe gravemente pregiudicata l'erogazione dell'assistenza sanitaria, con lesione, questa volta effettiva, di quelle "condizioni particolari" e degli "interessi propri della Regione", che l'art. 17 dello Statuto speciale affida alla potestà legislativa concorrente.

 

Infine, sull'asserita violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la resistente osserva che nel bilancio del 1992, a fronte di una spesa di 350 miliardi per le convenzioni previste dalla legge n. 833 del 1978, la spesa per il policlinico di Palermo ammonta soltanto a 117 miliardi di lire.

 

3.- In prossimità dell'udienza il ricorrente ha presentato un'ulteriore memoria, con la quale, oltre a ribadire argomenti già svolti nel ricorso, ha sottolineato, in particolare, che l'esclusione del concorso pubblico per la prima copertura dei posti rivelerebbe una finalità clientelare e che la legge impugnata, al pari di quella precedente del 1987, interverrebbe nel campo della ricerca medica applicata anzichè in quello dell'assistenza svolta dalle unità sanitarie locali. Infine, per quel che concerne la previsione di nuovi posti, il Commissario dello Stato rileva che la violazione del principio del buon andamento risulterebbe anche dal mancato ricorso alla mobilità e alla verifica di corrispondenza tra i posti ricoperti dai dipendenti collocati a riposto e quelli relativi alle nuove unità da assumere.

 

Considerato in diritto

 

l.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato distinte questioni di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale, approvata dall'Assemblea siciliana il 23 dicembre 1992, dal titolo "Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del policlinico dell'Università di Palermo". Secondo il ricorrente, tale legge, nei suoi singoli articoli, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonchè con l'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, che conferisce a quest'ultima competenze di tipo concorrente in materia di "igiene e sanità pubblica" (lettera b), di "assistenza sanitaria" (lettera c) e di "istruzione media e universitaria" (lettera d) e, in particolare, con i principi fondamentali stabiliti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

 

2.- Non fondata è la questione di legittimità costituzionale che il Commissario dello Stato ha sollevato nei confronti dell'art. 1, primo comma, della legge impugnata per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

 

L'art. 1, primo comma, della legge regionale contestata stabilisce che, al fine di "soddisfare le esigenze delle strutture e unità operative del policlinico dell'Università degli studi di Palermo", il contingente aggiuntivo di medici e di biologi, istituito nell'ambito del ruolo unico del servizio sanitario regionale dalla legge della Regione siciliana n. 32 del 1987, va integrato con 206 unità di personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria. Secondo il ricorrente Commissario dello Stato, tale incremento si porrebbe in contrasto con le esigenze del buon andamento dell'amministrazione pubblica, sia perchè sarebbe dettato da motivi di carattere meramente occupazionale anzichè da ragioni attinenti al funzionamento delle strutture universitarie, sia perchè comporterebbe un aumento di spesa pubblica in presenza di una congiuntura economico-finanziaria che richiede, invece, il contenimento delle erogazioni di denaro pubblico. Contro le ricordate censure la Regione siciliana ha, innanzitutto, eccepito l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di osservazioni attinenti al merito delle scelte politiche proprie del legislatore e, in secondo luogo, ha argomentato per l'infondatezza delle censure stesse, ritenendo che l'incremento di personale disposto sia coerente tanto con il programma di ristrutturazione iniziato con la precedente legge n. 32 del 1987, quanto con le esigenze di funzionalità manifestate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica con specifico riferimento al numero dei dipendenti del policlinico dell'Università di Palermo.

 

L'eccezione d'inammissibilità formulata dalla Regione siciliana non può essere condivisa, poichè il riferimento operato dal ricorrente alle finalità sociali della legge contestata e al quadro di politica economica nel quale s'inserisce la legge medesima è indubbiamente funzionale al tentativo di dimostrare l'asserita violazione del principio del buon andamento e, in particolare, la pretesa arbitrarietà o irragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore regionale in vista del perseguimento di obiettivi di efficienza e di razionalità operativa. Quel riferimento, in altri termini, è necessario al fine di mettere in luce l'esistenza di eventuali sintomi di irragionevolezza della disposizione contestata. E, in effetti, corrisponde al consolidato orientamento di questa Corte ritenere che, al fine di accertare l'asserita violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), occorre dimostrare la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disposizione contestata in relazione al rispetto del valore dell'efficienza dell'azione amministrativa (v., da ultimo, la sent. n. 250 del 1993).

 

Sotto quest'ultimo profilo, non può essere accolta la prospettazione del Commissario dello Stato relativa alla pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, poichè la disposizione contestata non risulta manifestamente irragionevole, una volta che si consideri che, avendo istituito la precedente legge regionale n. 32 del 1987 un contingente aggiuntivo di 250 unità, composto da 244 medici e da 6 biologi, non può ritenersi arbitrario un ampliamento della pianta organica con ulteriori 206 unità, composto da dipendenti destinati a fungere da collaboratori del predetto personale medico presso il medesimo policlinico.

 

Nè può validamente argomentarsi in contrario sulla base di una pretesa effettiva finalità della legge volta a soddisfare esigenze diverse da quelle dell'efficienza del servizio pubblico erogato, poichè, considerato che lo stesso art. 1, primo comma, della legge impugnata pone espressamente a base della legge medesima l'esigenza di assicurare un miglior funzionamento delle strutture del policlinico dell'Università di Palermo e considerato che lo stesso Ministro responsabile per il buon andamento degli uffici e degli istituti universitari ammette implicitamente l'insufficienza della pianta organica del predetto policlinico, l'eventuale contrasto con le finalità esplicitamente addotte dal legislatore e, in tal caso, l'eventuale illegittimità di quelle effettivamente perseguite, debbono avere a proprio fondamento dati certi e inequivocabili, che in ipotesi non è dato riscontrare.

 

3. Del pari non fondata è la questione che il ricorrente ha sollevato nei confronti dell'art. 3, primo comma, della legge regionale contestata, per violazione dei principi fondamentali previsti dall'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana come limite all'esercizio della competenza legislativa di tipo concorrente.

 

L'articolo impugnato stabilisce che "al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'istituto materno infantile del policlinico dell'università degli studi di Palermo, il contingente di cui all'art. 1 è altresì incrementato di n. 39 unità, di cui 16 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici-amministrativi".

 

Secondo il Commissario dello Stato, tale disposizione risulterebbe contrastante con i principi informatori deducibili dall'art. 39 della legge n. 833 del 1978, i quali presuppongono che alle regioni è affidata la disciplina dell'assistenza sanitaria, e non già della ricerca, mentre l'istituto beneficiario dell'incremento di personale contestato opererebbe nel campo della ricerca scientifica.

 

I rilievi di legittimità costituzionale sollevati dal Commissario dello Stato non possono essere condivisi, considerato che l'ampliamento della pianta organica in contestazione è espressamente finalizzato dalla disposizione impugnata alla garanzia della "continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa" di un istituto che, proprio al fine anzidetto, risulta convenzionato con la Regione siciliana ai sensi dell'art.1 della legge regionale 27 luglio 1988, n. 12, articolo adottato in attuazione dell'art. 39 della legge n. 833 del 1978. A parte i dubbi che si potrebbero nutrire sull'attuale vigenza dell'art. 39, appena citato, in presenza dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è certo che tanto l'uno quanto l'altro sistema legislativo mirano a stabilire strumenti di raccordo fra le università statali e le regioni al fine di coordinare le rispettive funzioni istituzionali (ricerca scientifica - assistenza sanitaria). E se, in virtù di tali mezzi di raccordo, si deve render possibile l'utilizzazione delle strutture delle unità sanitarie locali da parte degli istituti universitari per esigenze di ricerca e di insegnamento, allo stesso modo dev'esser garantito l'apporto alle attività assistenziali dei predetti istituti in vista della realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

 

É nell'ambito di quest'ultimo principio che si colloca, senza contraddirlo, la disposizione contestata. Nel provvedere a un aumento di personale di un'unità sanitaria locale al fine di metterlo a disposizione di un istituto universitario che collabora all'erogazione delle attività assistenziali di competenza regionale, l'art. 3, primo comma, della legge impugnata non lede alcuno dei principi fondamentali posti dalle norme statali invocate, considerato che non può negarsi la competenza della Regione siciliana a porre in essere una disciplina sull'organico di personale che, benchè messo a disposizione di istituti universitari, è adibito a compiti di assistenza sanitaria.

 

4. Meritano, invece, l'accoglimento le censure che il Commissario dello Stato ha sollevato nei confronti dell'art. 2 e dell'art. 3, secondo comma, della legge contestata.

 

L'art. 2 prevede che "in sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di cui all'art. 1, l'unità sanitaria locale n. 58 di Palermo procederà mediante utilizzo della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a posti di agente socio-sanitario indetto dall'Università degli studi di Palermo con decreto rettoriale del 22 ottobre 1986, n. 90 e successive modificazioni". L'art.3, secondo comma, della stessa legge stabilisce che "in sede di prima applicazione della presente legge, l'unità sanitaria locale n. 58 è autorizzata a bandire (...) apposito concorso da espletare con le procedure previste per i concorsi pubblici di assunzione, riservato al personale che ha prestato servizio presso l'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università degli studi di Palermo assunto con contratto triennale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e della legge regionale 27 luglio 1988, n. 12".

 

L'assunzione del personale nel campo sanitario è disciplinata dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978, che, nell'assegnare alla funzione legislativa delegata lo stato giuridico ed economico del predetto personale, ripartisce la materia fra lo Stato e le regioni demandando a queste ultime soltanto una competenza di attuazione, ai sensi dell'art. 117, u.c., della Costituzione.

 

Tale vincolo opera anche nei confronti della Regione siciliana, pur essendo quest'ultima priva di tale potestà legislativa. Infatti, come questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 484 del 1991), poichè l'"art.17 dello Statuto speciale attribuisce nella materia alla Regione siciliana una potestà legislativa di tipo concorrente, la legge regionale deve rispettare i principi generali della legge dello Stato - e fra essi certamente quello posto dall'art. 47 della legge stessa - che si è riservata la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, onde la legislazione regionale, incontrando tale limite, può essere in detta disciplina solo attuativa (sent. n. 122 del 1990

), in conformità alle previsioni del quarto comma di detto art. 47".

 

Sulla base di tali principi, l'art. 2 della legge impugnata è costituzionalmente illegittimo poichè si pone in diretto contrasto con l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Quest'ultimo, infatti, che si dichiara espressamente applicabile anche alle unità sanitarie locali, prevede, al primo comma, l'utilizzazione delle liste di collocamento ai fini della selezione del personale da assumere nei posti per la cui copertura non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (v., ancora, sent. n. 484 del 1991). Del resto, non è inutile ricordare che, al di là dello specifico motivo d'illegittimità ora illustrato, costituisce un principio del pubblico impiego il divieto di utilizzare la graduatoria di idonei di un precedente concorso in relazione a posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria medesima, poichè, se così non fosse, la selezione per nuovi posti non avrebbe più, in sostanza, un carattere concorsuale, ma acquisterebbe i tratti di un'assunzione ad personam.

 

Allo stesso modo, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo anche l'art. 3, secondo comma, della legge impugnata, il quale autorizza, come s'è già precisato, il bando di un concorso riservato ai c.d. triennalisti per la prima applicazione della medesima legge. Questa disposizione, infatti, si pone in diretto contrasto con l'art. 47, quarto comma, n. 4, della legge n. 833 del 1978, che, nel delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, stabilisce il principio del concorso pubblico: principio che può, certo, essere derogato da norme di legge statale (come è, infatti, avvenuto con la legge 20 maggio 1985, n. 207), ma che non può subire eccezione da leggi regionali adottate in sede di attuazione- integrazione.

 

5. Vanno, infine, dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 3, terzo comma, della legge impugnata. Infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, le suddette disposizioni non prevedono nuove spese, dal momento che, secondo quanto è in esse stabilito espressamente, il costo relativo al personale da assumere in base alla legge contestata viene portato in detrazione dalle somme dovute all'università di Palermo per effetto delle convenzioni stipulate con quest'ultima ai sensi dell'art. 39 della legge n.833 del 1978.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

- dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992;

 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

 

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 17, lettere b), c) e d) dello Statuto speciale per la Regione siciliana, come attuato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

 

- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 3, terzo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/05/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Antonio BALDASSARRE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 04/06/93.