ORDINANZA N. 312
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE Presidente
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Melis Adelina e l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con ordinanza del 19 novembre 1993 il Pretore di Oristano ha sollevato, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), secondo cui, ai fini della misura dell'indennità premio di servizio, i servizi non di ruolo resi prima dell'entrata in vigore della stessa legge sono computabili solo se agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare;
che il giudice a quo sospetta che tale norma contrasti con l'articolo 36 della Costituzione, in quanto determinerebbe - nell'ipotesi in cui vi sia stata soluzione di continuità tra il servizio non di ruolo e quello da titolare - la perdita del trattamento di fine rapporto per una parte del servizio prestato.
Considerato che l'ipotesi suddetta è regolata dall'articolo 9 del decreto legislativo C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 (esteso ai dipendenti non di ruolo degli enti locali dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948 n. 61) secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo, è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi (cfr. le sentenze nn. 181 del 1984, 208 del 1986, 322 e 401 del 1993);
che, pertanto - diversamente da quanto presuppone il giudice a quo - per il servizio non di ruolo prestato prima della legge n. 152 del 1968 e cessato senza contestuale immissione in ruolo il dipendente aveva diritto ad un trattamento di fine rapporto.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal Pretore di Oristano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/94.
Gabriele PESCATORE, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 15 Luglio 1994.