Sentenza n.181 del 1984

 

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SENTENZA N. 181

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 novembre 1976 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso di Bressan Luciano contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa l'8 marzo 1977 dal T.A.R. per la Puglia sul ricorso di Larato Giovanni contro l'Ospedale "S. Nicola Pellegrino" di Trani, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del l5 novembre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ord. 17 novembre 1976 il T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia, nel procedimento promosso da Bressan Luciano contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, sollevava d'ufficio, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, legge 8 marzo 1968, n. 152.

Sosteneva, infatti, quel Tribunale che la denunziata incompatibilità era rilevabile nella parte in cui il detto articolo escludeva i dipendenti non di ruolo degli enti locali, inscritti all'I.N.A.D.E.L., dalla corresponsione dell'indennità per cessazione del rapporto di lavoro (prevista dalle preesistenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione) relativa ai periodi di servizio prestati dopo l'entrata in vigore della legge stessa: e ciò pur trattandosi di periodi non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge in parola.

Aveva, infatti, lamentato il Bressan che, pur essendo iscritto all'I.N.A.D.E.L., ai sensi dell'art. 1, legge 26 gennaio 1970, n. 4, l'Amministrazione non intendeva corrispondergli l'indennità premio di servizio, prevista dall'art. 2 della citata legge 152/1968, a causa dell'asserito divieto contenuto nel primo comma dell'art. 16. Egli, d'altra parte, non aveva maturato il periodo minimo di servizio (anni 15, oppure 20, o 25 a seconda delle ipotesi) cui la nuova legge subordinava il diritto alle nuove previdenze: in realtà aveva prestato servizio dal luglio 1966 al novembre 1969, dimettendosi poscia senza percepire alcuna indennità nonostante avesse sollecitato l'amministrazione regionale.

Con sentenza 5 febbraio-22 ottobre 1976 il T.A.R. condannava la Regione al pagamento dell'indennità di anzianità prevista dall'art. 2120 cod. civ. limitatamente al periodo di servizio prestato dal Bressan dal luglio 1966 al 1 aprile 1968, giorno dell'entrata in vigore della legge 152/68, cogl'interessi legali maturati dal novembre 1969 al saldo. Mentre, per il periodo successivo, sospendeva il giudizio e, con la citata separata ordinanza, trasmetteva gli atti a questa Corte.

Secondo l'ordinanza, la situazione determinata dalla legge confliggerebbe con l'art. 3, primo comma, Cost. in quanto introdurrebbe una discriminazione irrazionale, ai fini della valutazione, tra servizi prestati prima e servizi posteriori all'entrata in vigore della legge. Ma contrasterebbe anche con l'art. 36, primo comma, Cost. perché, in tal modo disponendo, priverebbe i dipendenti non di ruolo degli enti pubblici, che non abbiano maturato l'anzianità necessaria a conseguire i nuovi benefici, anche di quella parte di retribuzione che, data la natura dell'indennità-premio, viene dal legislatore differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La rilevanza della questione, d'altra parte, é evidente, giacché dal riconoscimento della denunziata illegittimità dipende l'accoglimento delle maggiori richieste del ricorrente.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale - con atto 15 aprile 1977 - chiedeva che la sollevata questione venisse dichiarata infondata. Sostiene, infatti, l'Avvocatura che l'interpretazione data dal T.A.R. all'art. 16, secondo comma della legge é frutto di equivoco. Quella norma in realtà non subordina affatto a limiti temporali la conservazione del diritto alla indennità-premio per cessazione dal servizio in ordine a quei periodi che non siano valutabili ai fini dei benefici introdotti dalla nuova legge. Nel computo, perciò, devono entrare tanto i servizi prestati prima quanto quelli successivi alla entrata in vigore della normativa in parola.

2. - Analoga questione - benché non del tutto identica nella prospettazione viene sollevata dal T.A.R. delle Puglie, con ord. 8 marzo 1977, nel procedimento instaurato con ricorso di Larato Giovanni contro l'Ospedale "S. Nicola Pellegrino" di Trani.

Il Larato aveva prestato servizio di medico presso il detto ospedale dal marzo 1956 al 1 settembre 1970, giorno in cui si era volontariamente dimesso. Non avendo, perciò, raggiunto almeno gli anni 15 di servizio, non aveva potuto ottenere, nonostante ripetute sollecitazioni all'Amministrazione ospitaliera, né la pensione ex art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, né l'assegno vitalizio, né infine l'indennità-premio di fine servizio.

A differenza di quanto ritenuto dal T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia, di cui al caso precedente, esclude il T.A.R. delle Puglie l'applicabilità alla specie delle norme vigenti per l'impiego privato, in quanto la legge 152/68, avendo predisposto tutto un particolare sistema di quiescenza per i dipendenti degli enti locali, rappresenta proprio quella specifica disciplina prevista come derogatoria dall'ultimo inciso dell'art. 2129 cod. civ.. Conseguentemente, limitando la lettura dell'art. 16 della legge alla sua prima parte, ritiene il T.A.R. che al dott. Larato non abbia a spettare affatto l'indennità - premio, giusta le disposizioni precedentemente vigenti, nemmeno nei limiti del periodo di servizio prestato precedentemente all'entrata in vigore della legge.

Giudica, però, a questo punto, il Tribunale che un siffatto divieto viene a collidere cogli artt. 3 e 36 Cost., sia perché determina irragionevole disparità di trattamento per il dipendente pubblico rispetto a quello privato, pur essendo comune la ratio che é alla base della previdenza in materia di lavoro, e sia perché, privando il lavoratore della quota differita del compenso (così come comporta la natura dell'indennità-premio di fine servizio), lo si priva di quelle modeste risorse economiche che l'art. 36 Cost. ha inteso invece assicurargli, soprattutto al momento della cessazione dal servizio.

Anche in questo giudizio di legittimità é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la sollevata questione venga dichiarata infondata per le analoghe sostanziali ragioni già illustrate. Nella specie, infatti, anziché erronea interpretazione del secondo comma dell'art. 16, vi é stata la sua omessa considerazione, con la conseguente induzione di un'erronea interpretazione del divieto contenuto nella prima parte.

Considerato in diritto

I giudizi sulle due ordinanze che, denunziando la stessa norma e riferendosi agli stessi parametri, sollevano identica questione di legittimità costituzionale, devono essere riuniti.

La questione non é fondata: in realtà, alla base dell'impugnazione della norma di cui all'art. 16 della legge vi é un equivoco di lettura.

Sia, infatti, che si ritenga, considerando esclusivamente la prima parte dell'art. 16 (come fa il T.A.R. delle Puglie), che nulla spetti al sanitario che aveva prestato ben anni 14 e mesi sei di servizio, perché non aveva raggiunto almeno l'anzianità prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge; sia che si limiti (come ha preferito il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia) la valutazione e la corrispettiva attribuzione dell'indennità al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge, con ciò ravvisando un ulteriore motivo di irrazionale disparità fra servizi prestati prima e dopo la vigenza della legge, la lettura della norma é da una parte incompleta e dall'altra erronea.

Incompleta, per quanto si riferisce all'ordinanza del T.A.R. delle Puglie, giacché la disposizione di cui al primo comma della norma impugnata in tanto sopprime l'indennità di cessazione dal servizio per i dipendenti non di ruolo, dalla data di entrata in vigore della legge, in quanto, à sensi dell'art. 2 attribuisce agli stessi (cui l'art. 1 estende l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L.) il diritto a percepire l'indennità premio di servizio, a far epoca da quella stessa data.

Ma nel secondo comma dello stesso articolo la legge stabilisce altresì che il diritto alla prima indennità, se spettante in base alle vigenti disposizioni, "é conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali" di cui alla legge stessa.

Se il T.A.R. delle Puglie avesse completato la lettura della norma, prendendo in considerazione anche il secondo comma, si sarebbe reso conto che il ricorrente non andava incontro né a disparità di trattamento né a privazioni confliggenti coll'articolo 36 Cost., perché aveva diritto a ricevere l'indennità per cessazione dal servizio commisurata agli anni di lavoro prestati.

Erronea, poi, la lettura del T.A.R. del Friuli-Venezia

Giulia perché in nessun punto l'art. 16 distingue tra periodi di servizio antecedenti e successivi all'entrata in vigore della legge: in guisa che, purché si tratti di periodi non valutabili ai fini della nuova indennità, é indifferente che essi siano stati prestati prima o dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

In realtà, come indica anche la prevalente giurisprudenza dei Giudici amministrativi, la legge in parola, lungi dall'avere inteso di modificare in pejus la posizione del personale non di ruolo, ha esteso anzi a questo l'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. prima riservato al personale di ruolo, e i conseguenti benefici. L'art. 16, pertanto, ha manifestamente valore di norma transitoria, diretta, da una parte, ad evitare cumuli fra le due indennità e, dall'altra, ad assicurare la precedente indennità a chi non fosse per raggiungere l'anzianità sufficiente a conseguire la nuova.

In questo senso, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale é destituita di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 sollevata con le ordinanze rispettivamente del 17 novembre 1976 e 8 marzo l977 dai T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia e delle Puglie, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1984.