Sentenza n. 401 del 1993

CONSULTA ONLINE

SENTENZA N. 401

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELPOPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal T.A.R. per la Toscana sul ricorso proposto da Becattini Marisa, vedova Gennai contro l'U.S.L. n.10/G di Sesto Fiorentino, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

l. Nel corso di un giudizio promosso da Marisa Becattini ved. Gennai contro l'USL di Sesto Fiorentino per ottenere l'indennità spettante al defunto marito, a norma dell'art. 16 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il periodo di servizio non di ruolo prestato anteriormente all'assunzione in ruolo, il T.A.R. per la Toscana, con ordinanza del 19 febbraio 1992, pervenuta a questa Corte il 1° aprile 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge citata, nella parte in cui prevede il computo della predetta indennità sull'ultima retribuzione in godimento alla data di entrata in vigore della legge medesima, senza disporre che la base di computo sia rivalutata in relazione alla data della cessazione definitiva del rapporto.

Premesso che le indennità di fine rapporto sono soggette al principio dell'art. 36 Cost. in ragione della loro natura di retribuzione differita, il giudice remittente osserva che lo spostamento dell'esigibilità dell'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo alla data di estinzione del rapporto, fermo restando per la liquidazione dell'indennità il riferimento allo stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, comporta, a causa dei processi di erosione del potere di acquisto della moneta, una violazione del criterio di proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, tanto più grave quanto più lungo è il periodo intercorso tra le due date (nella specie diciannove anni).

La norma impugnata sarebbe in contrasto anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., "in quanto consente che a parità di servizio non di ruolo corrisponda una indennità premio di servizio, seppure nominalmente uguale, sostanzialmente diversa in relazione al differente momento di cessazione dal servizio per effetto della inflazione monetaria".

2. Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

l. Il T.A.R. per la Toscana impugna l'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui per i dipendenti degli enti locali dispone che l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo (in quanto non computabile ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. b) "è computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge", senza prevedere la rivalutazione monetaria del parametro retributivo con riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto.

2. La questione è fondata.

Giustamente il giudice a quo ha disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui la questione sarebbe risolvibile sul piano interpretativo in via di applicazione diretta degli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 delle relative disposizioni di attuazione. Queste norme presuppongono un credito di lavoro liquido ed esigibile e attribuiscono al lavoratore il diritto agli interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria per il periodo di ritardo del pagamento decorrente dal giorno della maturazione del diritto. Tale presupposto non si verifica nel caso in esame, posto che l'indennità per i periodi pre-ruolo prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 non diventa esigibile alla data di riferimento per la determinazione della base di computo, bensì - contemporaneamente all'indennità premio di fine servizio e in aggiunta a questa - alla data di cessazione definitiva del rapporto. Solo da tale data (nella specie il 21 settembre 1987) la ricorrente può pretendere, secondo il diritto vigente, gli interessi corrispettivi ed eventualmente la rivalutazione monetaria della somma capitale.

In questi termini, peraltro, la norma in esame contrasta palesemente con l'art. 36 Cost. perchè la somma determinata per il titolo e nella misura ivi previsti perde progressivamente la proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (fino a ridursi al presente a una somma quasi irrisoria) in ragione diretta del tempo trascorso tra le due date suddette, a causa del costante processo di erosione del potere di acquisto della moneta, che nel decennio 1974-1984 ha toccato percentuali molto elevate.

3. Resta assorbita l'altra censura riferita all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18/11/93.