SENTENZA N. 235
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, c. 2°, limitatamente all'ultimo periodo, e 3o, 36, c. 2o, limitatamente all'inciso "per minimo 15 anni", e 3o, limitatamente alla parola "anticipata", 58, c. 3°, 69, 80 e 111, c. 1o, limitatamente all'inciso "assicurando allo stesso la qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici" che conclude la lett. b), della legge regionale appr. il 14 agosto 1993 recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 21 agosto 1993, depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1993.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.
Ritenuto in fatto
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione, questione di legittimità del disegno di legge (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14 agosto 1993 con riguardo alle seguenti disposizioni:
- art. 18, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma (sulla prosecuzione di progetti di utilità collettiva);
- art. 36, secondo comma (limitatamente all'inciso < per minimo 15 anni>) e terzo comma (limitatamente alla parola < anticipata>): norma che prevede un intervento finanziario per consentire la ripresa dell'attività industriale dei fratelli Davide e Alice Grassi;
- art. 58, terzo comma (sul riconoscimento e la valutazione di servizi, a condizione che siano stati comunque versati i relativi contributi);
- art. 69 (misure per il personale medico e i biologi del Policlinico universitario di Palermo);
- art. 80 (contributo per la ristrutturazione del pastificio "Valle del Platani");
- art. 111, primo comma, lett. b), sull'attribuzione di qualifica corrispondente alle funzioni degli assistenti tecnici al personale utilizzato nelle campagne di catalogazione del patrimonio culturale siciliano.
Il ricorrente, dopo aver osservato che il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana è un provvedimento omnibus con norme eterogenee che riguardano i più disparati settori di intervento regionale, afferma che le singole disposizioni impugnate ledono gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonchè l'art. 10 per quanto concerne l'art. 36. L'art. 69 violerebbe altresì l'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli artt. 12 e 18 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, gli artt.6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale della Regione.
2. La difesa della Regione siciliana, costituitasi in giudizio, ha sottolineato che, in seguito al ricorso del Commissario dello Stato, il Presidente della Regione ha promulgato la legge, omettendo gli articoli, i commi, gli incisi e i vocaboli che hanno formato oggetto dell'impugnativa.
Ricorda la Regione che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il potere del Presidente della Regione di promulgare la legge in pendenza del giudizio di costituzionalità, ammettendo la facoltà del Presidente della Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione parziale, con omissione delle disposizioni impugnate.
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana - osserva la difesa - consta di 166 arti coli, i quali dispongono interventi per fronteggiare la crisi dell'economia siciliana, mentre il ricorso del Commissario dello Stato concerne limitatissime parti del testo legislativo: sarebbe stato aberrante, perciò, bloccare la manovra economica complessiva, stante l'impugnazione di parti assai circoscritte e certamente non essenziali.
Quanto agli effetti della promulgazione parziale sul processo costituzionale, la difesa della Regione riconosce che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni impugnate, una volta espunte dal testo vigente, non potrebbero essere successivamente ed autonomamente promulgate, con la conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere. Ma tali conclusioni potrebbero essere superate sulla base della considerazione che l'omessa promulgazione delle disposizioni impugnate non è manifestazione di volontà implicita di rinuncia al ricorso, che richiederebbe l'accettazione espressa delle due parti (Stato e Regione). La soluzione favorevole alla prosecuzione del giudizio, nonostante la promulgazione parziale, consentirebbe di rispettare le determinazioni dell'organo legislativo, evitando che il solo Presidente della Regione decida sulla sorte delle disposizioni impugnate.
Circa il merito delle questioni sollevate, la Regione si pronuncia per l'inammissibilità e comunque per la loro infondatezza, anche alla luce di quanto più volte precisato da questa Corte in ordine al canone di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione: il giudizio su tale principio può infatti incidere sulla discrezionalità del legislatore soltanto sotto il profilo dell'arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della legge impugnata (si richiamano, in proposito, le sentt. nn. 369, 295 e 190 del 1990 e nn. 56 e 21 del 1989).
Considerato in diritto
1. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione, questione di legittimità del disegno di legge (Interventi straordina- ri per l'occupazione produttiva in Sicilia), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14 agosto 1993 con riguardo all' art.18, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma; all'art. 36, secondo comma (limitatamente all'inciso < per minimo 15 anni>) e terzo comma (limitatamente alla parola < anticipata>); all'art. 58, terzo comma;agli artt. 69 e 80; all'art. 111, primo comma, lett. b).
2. In via preliminare, questa Corte deve verificare se non vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato parzialmente la legge, dopo la proposizione del ricorso del Commissario dello Stato, con omissione delle disposizioni impugnate (legge regionale 1° settembre 1993, n. 25).
L'esercizio del potere di promulgazione, attribuito al Presidente della Regione, si è esaurito nell'atto che tale organo ha già emesso in ordine alla legge in esame: le disposizioni impugnate sono state espunte dal testo vigente una volta per tutte, senza che sussista la possibilità della loro successiva, autonoma promulgazione (sent. n.54 del 1983). Deve dunque dichiararsi cessata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la materia del contendere, secondo il principio affermato, da ult., nella sent. n. 84 del 1994.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente agli artt. 18, 36, 58, 69, 80, 111 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13-14 agosto 1993 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/06/1994.